Accertamento Tecnico Preventivo Conciliativo (ATP) ex art. 696-bis cpc: presupposti, procedura e ruolo del CTU

L’ATP conciliativo ex art. 696-bis cpc: uno strumento per ridurre i contenziosi tecnici

Esiste un paradosso ben noto ai professionisti del settore forense: cause di valore modesto che si protraggono per anni, generando costi legali e peritali che superano l’importo stesso della controversia. Il fenomeno si verifica quando le parti affrontano il giudizio senza che una valutazione tecnica terza sia stata preliminarmente messa a disposizione. In assenza di un parere condiviso, ciascuna parte mantiene posizioni inevitabilmente “partigiane”, allungando i tempi e aumentando le spese processuali.

Il legislatore ha introdotto un rimedio specifico per spezzare questa dinamica: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 696-bis del codice di procedura civile. Entrato in vigore il 1° marzo 2006 con la legge n. 80/2005, questo istituto persegue una finalità radicalmente diversa rispetto all’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ordinario previsto dall’art. 696 cpc. Mentre l’ATP classico mira a conservare una prova tecnica minacciata dal tempo, l’ATP conciliativo sfrutta l’accertamento tecnico per creare le condizioni di un accordo, prima che la causa diventi inevitabile.

Presupposti dell’ATP conciliativo: assenza di urgenza e ampliamento dell’ambito applicativo

Il presupposto fondamentale dell’art. 696-bis cpc è l’accertamento dei fatti in contraddittorio con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) terzo e imparziale, con la finalità che l’ausiliario del giudice favorisca una proposta conciliativa tra le parti. A differenza dell’ATP ordinario, il periculum in mora (il rischio che la prova tecnica si deteriori nell’attesa del giudizio ordinario) non costituisce un presupposto cogente. La consulenza preventiva perde così la natura strettamente cautelare propria dell’ATP ex art. 696 cpc.

Nella prassi, quando il tempo trascorso rende impraticabile l’ATP ordinario per mancanza del requisito dell’urgenza, è frequente che l’accertamento venga richiesto ai sensi dell’art. 696-bis cpc. Il CTU dovrà comunque descrivere e accertare i fatti oggetto del quesito, in modo analogo all’ATP canonico.

Originariamente la consulenza preventiva poteva essere richiesta solo per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, ha dichiarato incostituzionale questa limitazione, stabilendo che la consulenza preventiva può essere richiesta anche per crediti derivanti da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. La Corte ha motivato che la precedente restrizione determinava una differenziazione irragionevole, violando il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Costituzione.

Il fumus boni iuris nella consulenza preventiva

Per quanto riguarda il fumus boni iuris (la parvenza di buon diritto), esistono due interpretazioni. Quella maggioritaria ritiene che il ricorrente debba dimostrare la verosimile esistenza del diritto da far valere nel giudizio di merito. In caso contrario, l’istituto si presterebbe ad abusi, con la nomina del CTU anche in casi manifestamente privi di fondamento. Per questo motivo, analogamente all’ATP ex art. 696 cpc, il ricorrente si avvale spesso di un ingegnere forense già nelle fasi iniziali, producendo una perizia tecnica di parte che dimostri al giudice e al CTU che la richiesta non è ipotetica né esplorativa (circostanza espressamente vietata).

L’ammissibilità del ricorso dopo la Riforma Cartabia

Nella consulenza preventiva è sufficiente che lo studio legale, con il supporto del consulente tecnico di parte (CTP), dimostri la ragionevole probabilità dell’esistenza di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi la richiesta. La prassi dei tribunali, fortemente orientata dalla Riforma Cartabia verso la massima efficienza processuale, vede oggi i magistrati più rigorosi in fase di prima valutazione del ricorso. I giudici verificano se la conciliazione sia astrattamente possibile, rigettando il ricorso quando emerga una palese indisponibilità transattiva delle parti o una carenza di fumus.

Il ruolo del CTU nell’ATP conciliativo: da accertatore a conciliatore

Per lungo tempo, il tentativo di conciliazione demandato dal magistrato è stato vissuto dai CTU come un mero adempimento burocratico, talvolta espletato con una richiesta impersonale sulla possibilità di accordo bonario, altre volte con la proposta di dividere a metà le pretese come soluzione conciliativa. Oggi lo scenario è radicalmente cambiato. Il legislatore ha sancito la centralità di questa funzione introducendo una precisazione nel DM 4 agosto 2023 n. 109 (art. 3, comma 2, lettera e) riguardante i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dei consulenti tecnici nell’albo di ciascun tribunale, raccolti in un Elenco nazionale consultabile online. Il decreto richiede espressamente al professionista “il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.

L’art. 696-bis cpc assegna al CTU un mandato evoluto: non si tratta solo di eseguire accertamenti tecnici, ma di governare il passaggio dalle procedure eteronome (dove la decisione è imposta dall’alto da un giudice) alle procedure autonome di composizione della lite (dove le parti riprendono il controllo sul proprio destino giudiziario ed economico).

I tre saperi del CTU conciliatore

Per incarnare questa figura di “esperto facilitatore”, la dottrina più avanzata dell’ingegneria forense evidenzia tre competenze fondamentali, spesso indicate come i “tre saperi”:

  • Sapere (competenza tecnica): la base oggettiva imprescindibile che conferisce alla CTU l’autorevolezza scientifica per disinnescare le contestazioni e offrire alle parti un terreno neutrale su cui poggiare l’accordo.
  • Saper fare (competenza procedurale): la conoscenza del codice e delle regole del contraddittorio è necessaria per garantire la correttezza delle operazioni peritali e la redazione di verbali inoppugnabili.
  • Saper essere (competenza relazionale e soft skill): l’ascolto attivo e la gestione delle dinamiche psicologiche del conflitto (anche attraverso strumenti appresi nei corsi abilitanti per mediatore civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010) permettono al CTU di esplorare i reali interessi delle parti, facendo emergere i bisogni economici e non solo le posizioni formali descritte negli atti giuridici (ad esempio, la rapidità di un ripristino, la certezza dei costi, la continuità aziendale).

Iter processuale dell’ATP conciliativo ex art. 696-bis cpc

Il procedimento si avvia, in modo analogo all’ATP canonico, con il deposito telematico del ricorso da parte dei legali. Il coinvolgimento dell’ingegnere forense nella fase embrionale è cruciale per circoscrivere l’oggetto dell’accertamento e formulare quesiti precisi, non potendosi sapere a priori se la conciliazione avrà successo.

Il giuramento e la scansione dei tempi processuali sono analoghi a quelli dell’art. 696 cpc, con la precisazione che, mancando il presupposto dell’urgenza, viene osservata la sospensione feriale dei termini nel mese di agosto, salvo diversa disposizione del giudice.

Una volta nominato, il CTU assume una doppia veste:

  • Consulente accertatore: esegue le verifiche demandate e quantifica i danni o i crediti derivanti dall’inadempimento lamentato.
  • Consulente mediatore: utilizza l’oggettività dei riscontri tecnici per smussare le posizioni conflittuali delle parti e identificare punti di incontro, da approfondire in sessioni conciliative mirate, ripetute anche più volte qualora emergano margini di intesa.

Il percorso procedurale non si discosta particolarmente dall’ATP ordinario, salvo il fatto che il CTU, quando lo ritiene opportuno, tenterà formalmente la conciliazione, anche prima del termine delle operazioni peritali in contraddittorio. Se la conciliazione non riesce, il CTU procede con l’invio della prima stesura della relazione (la bozza), la ricezione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva.

Gli esiti dell’ATP conciliativo: conciliazione o deposito della relazione

L’ATP conciliativo può avere due esiti alternativi:

  • Conciliazione: le parti trovano un accordo sulla base delle valutazioni del CTU e, con il suo aiuto, viene redatto un verbale di conciliazione. Per garantire stabilità e non essere impugnato, il verbale deve essere firmato dalle parti, dai difensori e dal CTU, e deve contenere l’esplicito accordo anche sulla ripartizione delle spese di consulenza. Lasciare indeterminata la componente economica accessoria è un errore frequente che rischia di bloccare l’efficacia esecutiva dell’intero accordo. Una volta inserito nel decreto del giudice, il verbale acquisisce efficacia di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
  • Deposito della relazione: se la conciliazione fallisce, il CTU deposita la relazione in cancelleria. Ciascuna parte potrà produrla nel successivo eventuale giudizio di merito, dove assumerà il valore di prova precostituita, al pari della relazione di CTU dell’ATP ordinario. Il giudice della futura causa di merito potrà utilizzarla direttamente ai fini della decisione, riducendo significativamente i tempi processuali, oppure discostarsene disponendo se del caso una nuova CTU.

Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP) nell’ATP conciliativo

Nella procedura ex art. 696-bis cpc, le competenze del CTP non possono limitarsi alla mera difesa tecnica. Oltre a vigilare sull’operato del CTU e sulla correttezza procedurale delle operazioni peritali, il CTP deve possedere spiccate doti di negoziazione e comunicazione (soft skills), secondo la triade dei “tre saperi”.

In particolare, il CTP deve essere in grado di tradurre gli scenari tecnici intermedi al proprio studio legale e al cliente, valutando la convenienza economica e giuridica di una transazione immediata rispetto al rischio e ai costi di un giudizio di merito. Un CTP privo di adeguate competenze relazionali, che approcci il tavolo peritale con un atteggiamento puramente distruttivo o inutilmente avversariale, finirà per neutralizzare i tentativi di mediazione del CTU, arrecando un danno strategico ed economico al proprio stesso cliente.

Perché l’ATP conciliativo riduce i tempi del contenzioso tecnico

La consulenza preventiva ex art. 696-bis cpc si conferma uno strumento d’eccellenza per la risoluzione delle controversie a elevato contenuto tecnico. Il successo della procedura è strettamente legato alle qualità metodologiche e di mediazione del CTU e alla sua interazione con i CTP. Il professionista che opera dopo la Riforma Cartabia non può più limitarsi agli accertamenti tecnici in senso stretto, ma deve formarsi specificamente nelle tecniche di mediazione e gestione del conflitto per condurre efficacemente le sessioni conciliative, interpretando a fondo il mandato professionale che gli viene assegnato dal giudice e richiesto dalle parti.

L’esperienza dimostra che piccole controversie affrontate direttamente con un giudizio di merito possono trascinarsi per anni, accumulando costi di lite e costi emozionali di gran lunga superiori al valore della lite stessa. Al contrario, controversie complesse e di importo rilevante possono risolversi brillantemente in pochi mesi, quando non in settimane, se si utilizza l’ATP conciliativo.

Nell’ingegneria forense applicata all’art. 696-bis cpc, la centralità dei professionisti tecnici è assoluta: il CTU diventa il perno dell’accordo e i CTP gli elementi di stabilizzazione indispensabili per ricondurre le parti a una razionalità economica e oggettiva. La vera efficienza del consulente contemporaneo, d’ufficio o di parte, resta legata alla precisione del dato tecnico e al rigore applicativo della procedura, a cui deve aggiungersi la capacità relazionale di gestire efficacemente il conflitto, prima che si incancrenisca e diventi economicamente insostenibile.


FAQ tecniche: ATP conciliativo art. 696-bis cpc

Qual è la differenza principale tra ATP ordinario (art. 696) e ATP conciliativo (art. 696-bis)?

L’ATP ordinario richiede tassativamente il periculum in mora (l’urgenza di preservare la prova) e ha funzione descrittiva e conservativa della prova. L’ATP conciliativo non richiede l’urgenza e copre l’accertamento e la quantificazione di crediti derivanti da qualsiasi fonte idonea secondo l’ordinamento giuridico (non solo da inadempimento contrattuale o illecito, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2023), con scopo primario la conciliazione delle parti prima della causa di merito.

Ha valore legale il verbale di conciliazione firmato davanti al CTU?

Il verbale di conciliazione, una volta omologato o inserito nel decreto del giudice, costituisce a tutti gli effetti un titolo esecutivo. Consente di agire direttamente per l’esecuzione forzata o per l’iscrizione di ipoteca in caso di inadempimento degli accordi presi.

Se la conciliazione fallisce, l’attività svolta nel 696-bis va perduta?

No. In caso di mancato accordo, il CTU deposita la relazione finale che assume il valore di prova precostituita, al pari dell’ATP ordinario. Nel successivo eventuale giudizio di merito, le parti potranno produrla e il giudice potrà fondare la sua decisione su quell’accertamento, abbreviando sensibilmente l’iter processuale.

Che competenze deve avere il CTU nel ricorso ex art. 696-bis cpc?

Il CTU, oltre alle competenze tecniche e procedurali necessarie per la gestione dell’ATP ordinario (art. 696 cpc), deve possedere adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, come richiesto dal DM n. 109/2023 per l’iscrizione e il mantenimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio.


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