Prorogato il ravvedimento formativo per architetti: nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2026
Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) ha deliberato un’estensione dei termini per la regolarizzazione degli obblighi formativi. I professionisti iscritti agli ordini territoriali avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 per sanare eventuali inadempienze relative al triennio formativo in corso. La decisione, comunicata con una nota ufficiale, introduce una finestra temporale aggiuntiva per conseguire i 60 crediti formativi professionali (Cfp) richiesti dalla normativa sulla formazione continua.
Le ragioni della proroga
Alla base del provvedimento non vi è una semplice dilazione burocratica. Secondo quanto precisato dal Cnappc, lo slittamento della scadenza risponde all’esigenza di avviare una fase di analisi strategica sull’intero sistema della formazione professionale continua. L’attenzione si concentra in particolare sugli strumenti tecnologici che costituiscono l’infrastruttura operativa del sistema, a partire dalla piattaforma nazionale Gcfp attualmente in uso.
«La proroga è finalizzata ad avviare una fase di valutazione e approfondimento sul futuro del sistema della formazione continua, più segnatamente sugli strumenti tecnologici che ne costituiscono l’infrastruttura operativa. Si tratta di un tema strategico, già oggetto di previsioni di spesa importanti e di ipotesi di sviluppo definite dal precedente mandato, caratterizzate tuttavia da tempi di realizzazione particolarmente lunghi che impongono una valutazione delle effettive potenzialità della piattaforma nazionale Gcfp attualmente in uso, valutandone la capacità di sostenere nel tempo le necessarie evoluzioni delle linee guida e degli indirizzi in materia di formazione continua.»
Il Consiglio intende quindi verificare la capacità della piattaforma di supportare le evoluzioni future delle linee guida e degli indirizzi in materia di aggiornamento professionale, un tema che era già stato oggetto di previsioni di spesa e ipotesi di sviluppo durante il precedente mandato consiliare.
Obblighi formativi: 60 Cfp nel triennio, di cui 12 su deontologia
Gli architetti iscritti agli ordini provinciali sono tenuti al conseguimento di 60 crediti formativi professionali nell’arco del triennio. Un segmento specifico di questo monte ore è riservato a materie deontologiche e ordinistiche: dodici crediti devono obbligatoriamente derivare da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e della legalità nella professione.
Le linee guida sulla formazione continua raccomandano, come criterio orientativo, l’acquisizione di 20 crediti annui, dei quali quattro su materie deontologiche. La ripartizione su base annuale non costituisce un obbligo formale ma un suggerimento finalizzato a distribuire il carico formativo in modo omogeneo nel triennio.
Neoiscritti: decorrenza dell’obbligo e crediti riconoscibili
Per i professionisti che si iscrivono all’albo per la prima volta, l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. Questa previsione introduce una fase di esenzione temporanea che consente al neoiscritto di organizzare il proprio piano formativo senza la pressione di scadenze immediate.
Qualora il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo standard, l’iscritto dovrà conseguire 20 crediti annui, dei quali quattro obbligatoriamente in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione. I neoiscritti possono presentare richiesta di riconoscimento per tutti i crediti formativi eventualmente maturati nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Attività formative che generano crediti: master, dottorati e ricerca
Non tutte le attività di aggiornamento professionale passano attraverso corsi tradizionali o convegni. Il sistema riconosce valore formativo anche a percorsi accademici e di ricerca. Contribuiscono ad alimentare il numero dei crediti formativi i master universitari di primo e secondo livello, gli assegni di ricerca con durata minima di un anno, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento universitari. I professionisti che abbiano intrapreso o completato tali percorsi possono richiederne la validazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale.
Considerata la proroga al 31 dicembre 2026, gli iscritti dispongono ora di un lasso di tempo più ampio per pianificare le attività di aggiornamento, verificare la congruità dei crediti già maturati e, se necessario, colmare eventuali lacune nei requisiti deontologici e ordinistici.

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