La Legge 34/2026 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo, in vigore dal 7 aprile 2026) introduce modifiche mirate al D.Lgs. 81/08, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire la burocrazia per le piccole e medie imprese senza sacrificare i livelli di prevenzione. Si interviene su modelli organizzativi, formazione del personale, sicurezza in smart working, verifiche periodiche delle attrezzature e regime assicurativo di alcuni mezzi.
Modelli di gestione della sicurezza: nuovi standard semplificati per le PMI
L’aspetto di maggior impatto per le imprese di minori dimensioni riguarda l’introduzione di procedure agevolate per i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG).
La norma affida all’INAIL il compito di elaborare modelli specifici, calibrati sulle realtà micro, piccole e medie. L’obiettivo è garantire che gli adempimenti siano proporzionati alla struttura aziendale, rendendo più accessibile un sistema di prevenzione efficace.
Formazione obbligatoria: possibile anche durante la cassa integrazione
Un’altra novità riguarda i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La legge modifica le disposizioni sulla formazione aziendale, consentendo espressamente di erogare i corsi obbligatori anche quando i dipendenti sono in Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
La possibilità vale sia in caso di sospensione totale sia in caso di orario ridotto. In questo modo, le aziende possono mantenere attivo il percorso formativo anche nelle fasi di inattività produttiva, senza interruzioni forzate.
Smart working: disciplina più chiara per gli obblighi informativi del datore di lavoro
Con il consolidamento del lavoro agile, il legislatore specifica le modalità con cui il datore di lavoro adempie ai propri doveri di tutela. È prevista la consegna annuale di un’informativa scritta, che deve contenere i rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di collaborare attivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione indicate.
Verifiche periodiche: piattaforme elevabili incluse tra le attrezzature soggette a controllo obbligatorio
Viene aggiornato l’elenco dei macchinari per cui è prevista la verifica periodica obbligatoria. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono ora ufficialmente inserite tra le attrezzature soggette a questo adempimento. L’intervento mira a rafforzare la sicurezza nelle attività in quota, allineando il quadro normativo alle prassi operative già consolidate.
Esonero dall’assicurazione obbligatoria per mezzi di movimentazione in aree circoscritte
La legge introduce un’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per specifiche tipologie di mezzi aziendali. Rientrano in questa deroga, a titolo esemplificativo, i carrelli elevatori impiegati in contesti operativi delimitati, come aree portuali, aeroportuali o ferroviarie. L’intervento riduce il carico amministrativo e assicurativo per le imprese che utilizzano questi mezzi esclusivamente in ambiti circoscritti.
Decorrenza e sintesi delle disposizioni operative
Dal 7 aprile 2026 sono quindi efficaci:
- modelli organizzativi e gestionali semplificati, elaborati da INAIL, per micro, piccole e medie imprese;
- possibilità di erogare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza anche durante i periodi di CIG;
- obbligo di informativa annuale scritta per i lavoratori in smart working, con indicazione dei rischi specifici;
- inclusione delle piattaforme di lavoro mobili elevabili tra le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria;
- esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e mezzi analoghi utilizzati in aree portuali, aeroportuali o ferroviarie.
Per i tecnici e i consulenti della sicurezza, l’impatto operativo riguarda soprattutto l’adeguamento della modulistica contrattuale per lo smart working e la verifica della corretta classificazione delle attrezzature aziendali soggette ai nuovi controlli. Le imprese dovranno confrontarsi con i modelli INAIL attesi a breve, mentre i piani formativi potranno essere riprogrammati senza più il vincolo della presenza in servizio dei lavoratori.

Lascia un commento