Accessibilità, visitabilità, adattabilità. Il DM 236/1989 ordina la fruibilità dello spazio costruito in tre livelli di prestazione, distribuiti secondo la destinazione d’uso, con effetti diretti su elaborati di progetto, relazione specifica e dichiarazione di conformità richiesta dalla Legge 13/1989. L’utente da tenere presente, moreover, non è solo chi usa la carrozzina: anziani, bambini, genitori con passeggino, persone con disabilità temporanee o sensoriali e chi trasporta un carico pesante traggono tutti vantaggio da un ambiente fruibile in autonomia.
I tre livelli di prestazione dello spazio costruito
L’accessibilità è il livello più alto e consente la piena fruizione nell’immediato. La visitabilità si concentra su un obiettivo intermedio: raggiungere gli spazi di relazione e almeno un servizio igienico. L’adattabilità è un’accessibilità differita: lo spazio può essere riorganizzato più avanti, a costi contenuti e senza intervenire su struttura e impianti comuni.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina poggia su tre pilastri. La Legge 13/1989 regola il superamento delle barriere negli edifici privati e mette a carico del professionista abilitato la dichiarazione di conformità. Il DM 236/1989 è il regolamento tecnico di attuazione, con criteri di progetto e specifiche dimensionali per l’edilizia privata. Il DPR 503/1996 estende le regole a edifici, spazi e servizi pubblici.
Regolamenti edilizi comunali, leggi regionali e normativa antincendio completano il quadro. I Comuni devono inoltre redigere i PEBA, i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con cui chi opera su spazi pubblici deve coordinarsi.
Requisiti per destinazione d’uso e deroghe ammesse
L’articolo 3 del DM 236/1989 lega il livello richiesto alla destinazione d’uso dell’edificio.
| Tipologia | Requisito previsto |
|---|---|
| Case unifamiliari e plurifamiliari senza parti comuni | Adattabilità |
| Alloggi in edifici residenziali plurifamiliari | Visitabilità, con soggiorno o pranzo, un servizio igienico e i relativi percorsi |
| Parti comuni degli edifici residenziali | Accessibilità |
| Ambienti per attività sociali (scuole, sanità, cultura, sport) | Accessibilità |
| Sale per riunioni, spettacoli e ristorazione | Visitabilità, con almeno una zona per il pubblico e un servizio igienico |
| Strutture ricettive | Parti comuni accessibili e numero determinato di stanze accessibili |
| Luoghi di culto | Almeno una zona per i fedeli accessibile |
| Luoghi di lavoro non aperti al pubblico | Di norma adattabilità |
Restano possibili alcune deroghe. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra si può prescindere dai mezzi di accesso ai piani superiori, a condizione che l’installazione successiva resti possibile. Quando l’accesso all’unità più alta supera il terzo livello, interrati e porticati compresi, l’ascensore diventa obbligatorio. Per gli spazi esterni basta, invece, almeno un percorso agevolmente fruibile.
Universal Design come criterio di verifica
La cornice culturale è l’Universal Design, formalizzato negli anni Novanta in sette principi: equità d’uso, flessibilità, uso semplice e intuitivo, informazioni percepibili, tolleranza all’errore, sforzo fisico ridotto e dimensioni adeguate per avvicinamento e manovra. Non sono regole prescrittive, ma criteri da applicare a ogni decisione. Un solo ingresso complanare, capace di servire tutti allo stesso modo, applica l’equità d’uso meglio di un accesso secondario riservato: usati con metodo, i principi tengono coerente il progetto dal concept al dettaglio esecutivo.
Interni: i dettagli costruttivi che contano
Agli interni l’accessibilità nasce da dettagli precisi, con specifiche dimensionali fissate dal DM 236/1989. I percorsi restano continui, privi di dislivelli non raccordati. Le porte devono aprirsi con facilità da entrambi i lati: preferibili le scorrevoli o ad anta a libro, da evitare le girevoli e quelle a ritorno automatico non ritardato; le vetrate chiedono segnali ben visibili e le maniglie a leva restano la scelta consigliata.
Nei collegamenti verticali, l’ascensore deve avere porte automatiche, una bottoniera utilizzabile anche dai non vedenti, citofono, campanello d’allarme e segnalazione sonora dell’arrivo al piano. Servoscala e piattaforme elevatrici sono ammessi in alternativa, soprattutto negli interventi di adeguamento. Alle scale si chiedono gradini regolari, parapetto e un corrimano di facile presa.
Servizi igienici e cucina
Il bagno è la prova più esigente: servono accostamento laterale alla tazza, accostamento frontale al lavabo a mensola, corrimano e campanello di emergenza vicino alla tazza. Meglio rubinetti a leva, miscelatori termostatici, porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, e una doccia a filo pavimento al posto della vasca. In cucina gli apparecchi si dispongono sulla stessa parete o su pareti contigue, con un vano vuoto sotto il piano di lavoro e sotto i principali elettrodomestici: così l’accostamento resta comodo anche da seduti.
Superfici, contrasti e luce
I pavimenti devono essere orizzontali e complanari tra loro, non sdrucciolevoli nelle parti comuni e di uso pubblico. Dislivelli segnalati con variazioni cromatiche, spigoli delle soglie arrotondati, grigliati e zerbini che non costituiscano un ostacolo per ruote e bastoni. Il contrasto tra pavimenti e pareti rende leggibili i limiti dell’ambiente; porte, interruttori e corrimano dovrebbero distinguersi dallo sfondo. L’illuminazione, uniforme e senza abbagliamenti né zone d’ombra, sulle scale preferisce la luce laterale, con comandi individuabili al buio.
Spazi pubblici: la catena degli spostamenti
All’esterno il ragionamento parte dalla catena degli spostamenti: parcheggio, percorso, ingresso e servizi formano un tragitto continuo in cui un solo anello debole compromette l’intero sistema. I percorsi vanno progettati semplici e regolari, senza strozzature; al raccordo con il livello stradale servono rampe continue e ben segnalate; le intersezioni con le zone carrabili devono risultare percepibili anche dai non vedenti. Arredi urbani e segnaletica, infine, non devono sottrarre larghezza utile al passaggio.
Ricettività e locali aperti al pubblico
Nelle strutture ricettive tutte le parti comuni devono essere accessibili, con un numero minimo di stanze accessibili proporzionato alle dimensioni della struttura. Le camere vanno collocate preferibilmente ai piani bassi, vicino a un luogo sicuro statico o a una via di esodo accessibile, e in ognuna è opportuno un allarme sonoro e luminoso. Nelle sale di ristorazione basta una zona accessibile, con un servizio igienico raggiungibile. Nei locali aperti al pubblico gli spazi di relazione devono essere accessibili, e banconi e piani di appoggio devono offrire almeno una parte utilizzabile da chi è in carrozzina.
Percezione sensoriale e wayfinding
Un ambiente inclusivo considera anche vista, udito e orientamento: per il DM 236/1989 la mancanza di segnalazioni adeguate è essa stessa una barriera. Gli strumenti vanno dai percorsi tattilo-plantari per persone cieche o ipovedenti alle mappe tattili e alla segnaletica in Braille, dagli apparecchi fonici per le indicazioni ai segnali luminosi associati agli allarmi sonori, fino a punti di riferimento riconoscibili lungo i percorsi. Sotto tutto sta il wayfinding, la capacità di orientarsi in un ambiente: riferimenti visivi costanti riducono stress e disorientamento, soprattutto per anziani e persone con disturbi cognitivi.
Emergenze: i luoghi sicuri statici
L’accessibilità deve reggere anche in emergenza. Il DM 236/1989 prevede ambienti protetti, detti luoghi sicuri statici, dove attendere i soccorsi: resistenti al fuoco e raggiungibili in autonomia dalle persone con disabilità. La norma privilegia la suddivisione in compartimenti antincendio rispetto alle sole scale di sicurezza, e ogni soluzione va coordinata con la normativa antincendio vigente.
Adempimenti, alternative ed edifici esistenti
Il pacchetto documentale comprende elaborati tecnici che evidenzino le soluzioni adottate, la relazione specifica richiesta dal DM 236/1989 e la dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 13/1989. Operando per adattabilità, le soluzioni si descrivono con elaborati grafici dedicati. Le alternative sono ammesse purché rispondano alle esigenze sottese ai criteri di progetto: la relazione deve illustrarle e motivare la qualità equivalente o migliore degli esiti.
Sugli edifici esistenti si può intervenire nella maggior parte dei casi. In ristrutturazione le deroghe si giustificano solo con una dimostrata impossibilità tecnica, legata a strutture o impianti, e nel rispetto delle norme di tutela dei beni ambientali, storici e culturali. La deroga la concede il sindaco, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale. Anche gli interventi di piccola entità producono benefici concreti.
Con l’invecchiamento della popolazione la domanda di ambienti fruibili in autonomia non può che crescere. Un design inclusivo ben integrato quasi non si nota: l’ambiente appare semplicemente comodo e risolto. Per il professionista diventa un elemento distintivo, apprezzato dai committenti pubblici e privati. Costruire luoghi migliori per chi li vive è, alla radice, proprio questo.
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