Fotovoltaico obbligatorio nelle ristrutturazioni dal 2026: cosa cambia con la RED III

La scelta del generatore più efficiente e la ricerca di consumi più bassi hanno orientato finora le decisioni di chi ristrutturava. Dal 3 agosto 2026 subentra un requisito ulteriore: con il recepimento della Direttiva RED III mediante il D.Lgs. 5/2026, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili esce dal perimetro delle nuove costruzioni e raggiunge le ristrutturazioni importanti e, in taluni casi, la ristrutturazione dell’impianto termico. Non significa, tuttavia, che qualsiasi cantiere residenziale imponga i pannelli solari: a decidere è la qualificazione termotecnica dell’opera, un passaggio su cui si sta accumulando notevole confusione tra proprietari e addetti ai lavori.

Fotovoltaico obbligatorio in ogni ristrutturazione? Perché l’equazione non torna

Circola con facilità una lettura semplificata della norma:

“Dal 2026 chiunque ristrutturi casa sarà obbligato a installare i pannelli fotovoltaici.”

La realtà è meno lineare. Il legislatore delimita con precisione i lavori soggetti ai requisiti di copertura da fonti rinnovabili, distinguendo le nuove costruzioni dalle ristrutturazioni importanti di I livello, cioè gli interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente con eventuale rifacimento dell’impianto, e dalle ristrutturazioni importanti di II livello, che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente. Resta infine la ristrutturazione dell’impianto termico, categoria che il recepimento europeo porta per la prima volta nel perimetro degli obblighi.

La domanda operativa da porsi in fase di definizione dei lavori non è quindi “sto facendo dei lavori in casa?”, bensì “come viene classificato l’intervento sul piano termotecnico?”.

Il discrimine tra sostituzione del generatore e ristrutturazione d’impianto

A parità di generatore, l’entità dei lavori determina adempimenti opposti. Se il progetto si limita a sostituire la vecchia caldaia con un modello a condensazione o con una pompa di calore, lasciando inalterati la rete di distribuzione e i radiatori, l’opera si qualifica come riqualificazione energetica: l’obbligo del fotovoltaico non scatta. Quando invece l’intervento modifica sostanzialmente tutti i sistemi presenti, generazione, emissione e distribuzione, come accade nel passaggio da caldaia tradizionale con radiatori a pompa di calore con impianto radiante a pavimento, si rientra nella ristrutturazione dell’impianto termico, con le conseguenti prescrizioni di legge.

Dall’inquadramento corretto dell’opera dipendono anche le verifiche energetiche di cui alla Legge 10 da condurre in cantiere e l’eventuale configurazione del solare fotovoltaico come requisito stringente.

Quote minime di copertura da rinnovabili aggiornate dal 2026

Oltre ad ampliare l’ambito dei cantieri interessati, il D.Lgs. 5/2026 ricalibra le percentuali di copertura dei consumi per climatizzazione e acqua calda sanitaria (ACS) mediante fonti rinnovabili:

Tipologia di intervento Quota minima FER Campo di applicazione
Nuove costruzioni 60% Sia per l’ACS sia per la somma dei consumi
Ristrutturazione importante di I livello 40% Somma dei consumi per climatizzazione
Ristrutturazione importante di II livello 15% Somma dei consumi per climatizzazione
Ristrutturazione impianto termico 15% Climatizzazione

Il passaggio più incisivo non risiede nei valori percentuali ma nella portata delle verifiche: cantieri e sostituzioni impiantistiche fino a ieri esenti finiscono ora sotto il regime di controllo energetico.

Condominio: dove collocare i moduli quando la copertura è comune

Nel tessuto urbano lo scenario più ricorrente è l’ammodernamento dell’impianto in un appartamento condominiale. Se la sostituzione del generatore e dei terminali configura una ristrutturazione dell’impianto termico, la richiesta di installare i moduli solari urta subito un problema di sede: dove posarli? Nella villetta unifamiliare la falda di tetto è di uso esclusivo. Nel condominio occorre invece misurarsi con la superficie utile sul tetto comune o sulle parti condominiali, con gli eventuali vincoli architettonici o paesaggistici che gravano sull’immobile e con i diritti di utilizzo della copertura spettanti agli altri condomini.

Deroghe tecniche: presupposti e documentazione

La normativa vigente apre a deroghe tecniche ed economiche. Quando una relazione tecnica dimostra l’impossibilità obiettiva di installare i moduli sul tetto, per mancanza di spazio utile, per ombreggiamenti persistenti o per vincoli di tutela storico-artistica, l’obbligo può essere ridimensionato o esonerato nei limiti previsti dalla legge. Le deroghe vanno però documentate e asseverate prima dell’avvio dei lavori dal progettista termotecnico: solo così si riduce l’esposizione a contestazioni successive.

Il fotovoltaico nella definizione del progetto, non a cantiere avviato

L’abitudine di inserire il solare a completamento del cantiere, quasi come optional appuntabile in un secondo momento, non regge più di fronte alle regole introdotte dal recepimento della RED III. Esposizione solare, potenza di picco installabile, ingombri in copertura e integrazione con le pompe di calore ad alta efficienza condizionano l’intero impianto termico dell’edificio. Trattare i moduli come variabile marginale rischia di bloccare le pratiche edilizie o di imporre varianti in corso d’opera.

Verifiche da completare prima di avviare i lavori

Chi deve affrontare una riqualificazione o stipulare preventivi per l’impianto di riscaldamento può prepararsi con una sequenza di controlli:

  1. Qualificazione dell’intervento. Far definire al termotecnico se i lavori rientrano nella riqualificazione energetica o nella ristrutturazione d’impianto.
  2. Analisi di fattibilità solare. Quantificare lo spazio disponibile sul tetto o sulle pertinenze per la posa dei moduli.
  3. Verifica delle deroghe applicabili. Accertare se sussistano vincoli condominiali o strutturali idonei a giustificare un esonero parziale o totale dagli obblighi FER.
  4. Integrazione impiantistica. Sviluppare insieme involucro edilizio, pompa di calore e sistema fotovoltaico per elevare l’autoconsumo.

Il recepimento della RED III va letto come un cambio di impostazione verso una progettazione integrata ed elettrificata dell’edificio, non come un adempimento burocratico in più. Un’analisi preliminare affidata a professionisti qualificati permette di delimitare con esattezza gli obblighi di legge, di prevenire sanzioni e problemi in fase di agibilità e di indirizzare l’investimento verso una reale valorizzazione immobiliare e verso un risparmio concreto in bolletta.

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