SICUREZZA: RLS E CSP COMPATIBILI IN BASE ALL’INTERPELLO n.4/2026 – IMPORT ARTICOLI PER INGFORUM

L’Interpello n. 4/2026 affronta una questione che tocca direttamente l’organizzazione della prevenzione nei cantieri temporanei o mobili: la compatibilità tra la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quella di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Il tema non è teorico. Riguarda situazioni in cui il datore di lavoro dell’RLS opera direttamente nel medesimo cantiere attraverso propri lavoratori, creando una sovrapposizione tra la rappresentanza dei lavoratori e la pianificazione tecnica della sicurezza.

Il nodo del cumulo delle funzioni

Quando le due figure coincidono nello stesso soggetto, l’RLS è chiamato a esercitare prerogative di rappresentanza, consultazione, controllo e proposta nei confronti dell’organizzazione aziendale di appartenenza. Il CSP, nello stesso contesto, svolge una funzione tecnica di pianificazione della sicurezza, destinata a incidere sulle modalità organizzative del cantiere e sulle misure di prevenzione da adottare.

La coesistenza dei due ruoli produce una sovrapposizione di interessi e responsabilità. Il rischio individuato è concreto: la necessaria autonomia che deve caratterizzare l’effettivo esercizio della rappresentanza dei lavoratori può risultare compromessa. È questo il punto su cui l’Interpello concentra l’attenzione, e sul quale la lettura della norma richiede particolare attenzione.

Effettività della tutela e distinzione delle funzioni

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro non può essere ridotta a una lettura formalistica delle norme. Richiede che ciascuna funzione sia esercitata in modo realmente autonomo ed efficace. Quando la coincidenza soggettiva dei ruoli rischia di compromettere tale autonomia, risulta coerente privilegiare un’interpretazione che preservi la distinzione delle funzioni e l’equilibrio del sistema prevenzionistico.

Sotto questo profilo, l’orientamento espresso dall’Interpello risponde a una logica di effettività della tutela e di garanzia della genuina rappresentanza dei lavoratori. La questione, però, non si esaurisce qui.

Il limite della motivazione

Nel D.Lgs. n. 81/2008 non esiste una disposizione che preveda espressamente l’incompatibilità tra RLS e CSP. L’affermazione di una incompatibilità in termini assoluti rischia pertanto di attribuire alla normativa un contenuto che il legislatore non ha esplicitamente introdotto.

Una lettura sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 50, 91 e 100, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 conduce invece a valorizzare il principio di effettività delle funzioni prevenzionistiche e la necessità che ciascun soggetto possa operare senza condizionamenti derivanti da ruoli potenzialmente confliggenti. È su questo piano, interpretativo e funzionale, che si gioca la soluzione del problema, non su quello di una presunta incompatibilità testuale.

Una formulazione tecnicamente più rigorosa

Alla luce di queste considerazioni, la formulazione tecnicamente più corretta non è quella secondo cui esiste incompatibilità tra RLS e CSP in termini generali. Piuttosto, può affermarsi quanto segue:

Il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa tra RLS e CSP. Tuttavia, quando il datore di lavoro dell’RLS operi direttamente nel medesimo cantiere mediante propri lavoratori, il cumulo delle funzioni determina una sovrapposizione suscettibile di compromettere l’effettiva autonomia nell’esercizio delle attribuzioni rappresentative dell’RLS; per tale ragione, secondo un’interpretazione sistematica e funzionale delle disposizioni degli artt. 50, 91 e 100, comma 4, il cumulo deve ritenersi non compatibile con la distinta ed effettiva esplicazione delle due funzioni.

La precisazione non è terminologica. È essenziale per mantenere il necessario equilibrio tra interpretazione della norma e principi che governano il sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Parlare di incompatibilità normativa espressa significherebbe attribuire al D.Lgs. n. 81/2008 un contenuto che non contiene. Parlare di incompatibilità funzionale, invece, consente di ancorare la valutazione alla concreta situazione di cantiere e al rischio effettivo di compromissione dell’autonomia dell’RLS.

Perché conta per chi opera in cantiere

Per i professionisti coinvolti nella gestione della sicurezza, la questione ha una ricaduta operativa immediata. Nel momento in cui si organizza la struttura della prevenzione di un cantiere temporaneo o mobile, la verifica dell’assetto dei ruoli non può fermarsi alla titolarità formale degli incarichi. Occorre considerare se il datore di lavoro dell’RLS opera direttamente nel medesimo cantiere con propri lavoratori, perché è in questa condizione che il cumulo tra rappresentanza dei lavoratori e coordinamento per la progettazione assume i contorni di un possibile conflitto.

La distinzione tra le funzioni, e la possibilità che ciascuna sia esercitata in modo effettivo e autonomo, rappresentano il criterio su cui orientare le scelte organizzative. Il principio di effettività della tutela, richiamato dalla lettura sistematica degli artt. 50, 91 e 100, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, è il riferimento per valutare se il cumulo dei ruoli sia sostenibile nel caso concreto.

Un contributo da leggere con attenzione

L’Interpello n. 4/2026 individua correttamente un potenziale vulnus nel sistema della prevenzione e propone una soluzione orientata all’effettività della tutela. Il suo contributo più utile è proprio quello di spostare l’attenzione dal piano della ricerca di un divieto espresso a quello della verifica funzionale delle condizioni in cui le due funzioni possono essere esercitate.

Più che di una incompatibilità normativa espressa, appare dunque opportuno parlare di una incompatibilità funzionale, derivante dalla concreta impossibilità di garantire, in determinate situazioni, la piena autonomia e distinzione delle due funzioni. Una precisazione che non cambia il merito della questione, ma che ne rende più solida e difendibile l’impostazione.

Scarica l’Interpello

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Altri articoli