Undici metri di distanza previsti dalla norma, nove metri e settantaquattro centimetri misurati in cantiere. La differenza, appena 26 centimetri, è bastata per mettere in discussione l’intera responsabilità professionale di un ingegnere direttore dei lavori e per fissare un principio utile a chiunque progetti in area edificata: ai fini del computo delle distanze tra fabbricati, pilastri e porticati contano come elementi costruttivi a tutti gli effetti.
A chiudere la vicenda, durata tre gradi di giudizio, è la Cassazione con la sentenza n. 22545 del 2026, che condanna il professionista al pagamento di circa 23.500 euro oltre alle spese processuali già liquidate nei gradi precedenti.
Il contenzioso: difformità riscontrate in sopralluogo
La vicenda nasce da un nuovo edificio realizzato su un lotto inedificato, con un ingegnere nel doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori. Durante un sopralluogo, i tecnici dell’ufficio comunale rilevano difformità rispetto al progetto approvato e una violazione delle distanze prescritte dal Dm 1444 del 1968 tra il nuovo fabbricato e quello confinante.
Per riportare l’edificio in regola, la società committente e costruttrice deve demolire una porzione di struttura arretrando alcuni pilastri. Completati i lavori di ripristino e le pratiche amministrative di sanatoria, la società rivolge all’ingegnere una domanda di risarcimento, chiedendo il rimborso dei costi dei lavori di adeguamento delle distanze e delle spese sostenute per le procedure in sanatoria.
I motivi del ricorso e la posizione difensiva del professionista
Il tribunale accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria e l’ingegnere porta la causa in appello, sollevando una serie di doglianze. Sul piano tecnico contesta l’applicabilità dell’articolo 9 del Dm 1444/1968, sostenendo che la distanza effettiva non fosse inferiore a quella di legge e che le misurazioni fossero state eseguite in modo scorretto. Sul piano della responsabilità, l’appellante dichiara di essersi dimesso dall’incarico e di non aver ricevuto mandato per il tracciamento dei fabbricati, escludendo così la propria rilevanza nelle violazioni edilizie contestate.
La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado. All’ingegnere non resta che il ricorso in Cassazione, dove insiste su due profili: l’assenza di prova del mancato rispetto della distanza di 10 metri tra il pilastro del portico esistente al piano terra dell’edificio di proprietà e la parete perimetrale dell’edificio in costruzione, mai verbalizzata formalmente in giudizio, e l’incertezza sul metodo di misura adottato dai tecnici comunali, che poteva essere radiale oppure lineare.
Pilastri e porticati contano ai fini delle distanze
I giudici di legittimità respingono entrambi i rilievi e fermano un principio interpretativo che merita attenzione da parte dei progettisti. L’articolo 9 del Dm 1444/1968 impone per gli edifici di nuova costruzione una distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti. Ai fini del calcolo, la Corte conferma che vanno inclusi anche i pilastri e i porticati, qualificati come elementi costruttivi in grado di generare intercapedini pregiudizievoli per l’igiene e la salubrità.
«L’interpretazione offerta dalla Corte di merito è conforme all’orientamento di legittimità che considera rilevanti, ai fini del computo delle distanze, tutti gli elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali, quali balconi e terrazze, destinati ad ampliare la consistenza del fabbricato. A tal fine, è sufficiente che anche un solo segmento della parete, comprensivo del colonnato, risulti posto a distanza inferiore ai dieci metri per determinare la violazione della norma.»
Un punto, quest’ultimo, dalle conseguenze operative concrete: non serve che l’intera facciata sia fuori norma, basta un singolo segmento di parete, colonnato compreso, posto a meno di 10 metri perché la violazione sussista.
Il valore probatorio del verbale di accertamento
Sul piano processuale, la Cassazione richiama la giurisprudenza consolidata sul verbale di accertamento dell’illecito edilizio, che fa «piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti», secondo il riferimento a Cass. 25811/2013. La misura tra il pilastro del fabbricato oggetto della lite e la parete del fabbricato confinante, pari a 9,74 metri, va quindi considerata incontestabile.
Sul merito, la Corte rileva che la decisione d’appello poggia su un ampio compendio probatorio, composto dalla documentazione amministrativa e dalle risultanze della Ctu. Il ricorso viene respinto e il direttore dei lavori è condannato alle spese processuali e alla somma di circa 23.500 euro già imputatagli nei gradi precedenti.
Le implicazioni per progettisti e direttori dei lavori
La pronuncia suggerisce prudenza in fase di progettazione di volumi con elementi aggettanti o strutture a colonnato in prossimità di confini edilizi. Il riferimento per il calcolo della distanza non si ferma alla parete finestrata, ma si estende a qualunque componente costruttivo stabile: balconi, terrazze, pilastri, porticati. È sufficiente un solo punto della facciata fuori norma, anche solo di pochi decimetri, per esporre committente e professionista a demolizioni parziali, pratiche di sanatoria e azioni risarcitorie.
Per chi opera come direttore dei lavori, la sentenza conferma inoltre la portata del verbale tecnico redatto dal pubblico ufficiale, di difficile contestazione processuale, e il peso della documentazione amministrativa e della consulenza tecnica nella ricostruzione dei fatti. Una ragione in più per verificare le distanze di progetto in fase di tracciamento in cantiere, prima che la struttura sia realizzata.
Lascia un commento