Che caratteristiche deve avere una pergotenda per rientrare nell’edilizia libera? La risposta, per i professionisti, non è scontata: la definizione di pergotenda non figura né nel glossario dell’edilizia libera del 2018 né nel regolamento edilizio tipo-nazionale, e la differenza con la tettoia, in alcuni casi, si fa molto sottile. Il confine tra opere esentate da titolo abilitativo e opere sottoponibili a permesso di costruire è stato tracciato dalla giurisprudenza, che non ha sempre offerto indicazioni univoche. Nelle pronunce più recenti, però, si possono individuare orientamenti consolidati, poi assorbiti dal “salva casa”, utili a rispondere correttamente alle richieste dei committenti.
La pergotenda secondo la giurisprudenza
Per i giudici amministrativi, la pergotenda è tale se consiste in tende o coperture leggere e retrattili. In termini operativi: l’opera principale deve essere costituita dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve svolgere una funzione meramente accessoria e servente, necessaria al sostegno e all’estensione della tenda.
Ne discendono requisiti concreti:
- la struttura di sostegno deve essere priva di autonoma rilevanza edilizia;
- il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua;
- l’opera deve mantenere la destinazione esterna dello spazio, senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5828/2025.
Tipicamente, la struttura di una pergotenda è leggera e diretta a soddisfare esigenze funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, come terrazzi e giardini, essendo essenzialmente finalizzata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Sul tema dell’infissione stabile al suolo le sentenze non sono concordi: non tutte le pronunce danno rilievo a questo aspetto, che leggendo le ultime decisioni sembrerebbe superato con il “salva casa”.
Cosa ha previsto il “salva casa”
Il Dl 69/2024 ha modificato l’art. 6 del Tu n. 380 del 2001, inserendo al comma 1 la lettera b-ter), che include fra gli interventi di edilizia libera:
«le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera»
La norma precisa inoltre che «In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».
La norma traduce in diritto le acquisizioni più recenti della giurisprudenza prevalente e, nel definire il perimetro degli interventi di edilizia libera, sembra non ritenere rilevante il fatto che le pergole siano più o meno stabilmente infisse al suolo.
Quando occorre il permesso di costruire
Le pergotende non necessitano di permesso di costruire quando sono realmente tali, non realizzano uno spazio chiuso stabile e non costituiscono nuove volumetrie edificabili (Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2026, n. 1256).
Il criterio si capovolge quando l’opera cambia natura: anche se composta da elementi singolarmente “leggeri”, la pergotenda realizza uno spazio di nuova costruzione, che richiede il permesso di costruire, se dà vita a uno spazio chiuso e stabile, idoneo a creare nuovo volume e a mutare la destinazione d’uso dell’area esterna (Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5828; Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9470; Cons. Stato, sez. V, n. 4234/2026).
Un passaggio rilevante riguarda i teli retrattili: la pergotenda chiusa da teli retrattili non costituisce ampliamento edilizio e non richiede il permesso di costruire (Consiglio di Stato, sentenza 7039 del 23 settembre 2026). Secondo i giudici, l’effettiva e rapida amovibilità delle opere costituisce indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria, e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio.
I requisiti confermati dalla Cassazione
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la pergotenda costituisce un intervento rientrante nell’attività edilizia libera quando la funzione principale dell’opera è svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, che assume carattere meramente accessorio.
Un altro requisito è quello delle caratteristiche tecnico-costruttive e del profilo estetico: l’opera deve ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza 29638 del 2025). La stessa sentenza, post “salva casa”, ritiene che le pergole, per rientrare nel novero dell’edilizia libera, debbano essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari. La Cassazione precisa inoltre che le pergole rientrano nell’edilizia libera anche se hanno strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
In sintesi
Per qualificare una pergotenda come intervento di edilizia libera, i parametri ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente sono: funzione principale svolta dalla tenda e struttura di sostegno accessoria; assenza di uno spazio stabilmente chiuso, senza variazione di volumi e superfici; opera addossata o annessa all’immobile o all’unità immobiliare; caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico con impatto visivo e ingombro apparente ridotti al minimo e armonizzazione con le linee architettoniche preesistenti. Se questi confini vengono superati, con creazione di spazio chiuso e stabile o nuovo volume, l’opera esce dall’edilizia libera e richiede il permesso di costruire.