Categoria: Professione e Norme

Aspetti giuridici, normativi, contrattuali e fiscali per ingegneri e tecnici del settore delle costruzioni.

  • Varianti negli appalti pubblici: quando si applicano i limiti del 20% e del 50%

    La gestione delle varianti contrattuali negli appalti pubblici rappresenta un aspetto cruciale per la continuità operativa dei progetti, richiedendo una chiara definizione dei limiti entro i quali le modifiche possono essere apportate senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Le normative vigenti e pregresse stabiliscono soglie precise, rispettivamente del 20% e del 50% dell’importo contrattuale iniziale, la cui applicazione varia in funzione della tipologia di intervento e delle specifiche circostanze che rendono necessarie tali modifiche.

    Il quadro normativo generale per le modifiche contrattuali

    Il principio fondamentale che consente la modifica dei contratti pubblici in corso d’opera, senza l’attivazione di una nuova procedura di gara, è stato mantenuto sia dal d.lgs. 50/2016 (ormai abrogato) sia dal suo successore, il d.lgs. 36/2023. Questa continuità garantisce all’esecutore originario la possibilità di proseguire i lavori, servizi o forniture, a condizione che le variazioni rientrino entro determinate percentuali dell’importo contrattuale. L’applicabilità di tali limiti è strettamente legata ai presupposti che giustificano le modifiche e al loro carattere specifico, come vedremo in dettaglio per i diversi ambiti.

    Specificità per i beni culturali: il limite del 20%

    Per gli interventi che riguardano i beni culturali, la legislazione ha storicamente previsto un regime speciale per alcune tipologie di variazione. In particolare, sia l’articolo 149, comma 2, del d.lgs. 50/2016, sia l’articolo 21, comma 2, dell’allegato II.18 al d.lgs. 36/2023, individuano un limite del 20% dell’importo contrattuale per le modifiche che si rendono necessarie. Queste devono rientrare in una delle seguenti tre fattispecie:

    • interventi indispensabili per la salvaguardia del bene;
    • modifiche volte al perseguimento degli obiettivi specifici dell’intervento;
    • adeguamenti dovuti all’evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

    È fondamentale sottolineare che questa limitazione al 20% è applicabile esclusivamente alle suddette tre casistiche. La norma non estende esplicitamente tale vincolo a tutte le altre categorie di lavorazioni che, pur rientrando in un intervento su beni culturali (come opere strutturali, impianti o interventi civili generali), non ricadono direttamente in queste fattispecie speciali. Di conseguenza, il 20% non è un limite generale per l’intero intervento sui beni culturali, ma solo per le modifiche specificatamente enumerate.

    L’applicazione del 50% ai beni culturali per lavorazioni diverse

    La distinzione sopra delineata implica che per tutte le modifiche che non rientrano nelle tre fattispecie “limitate” al 20% nell’ambito dei beni culturali, si applicano i principi generali del codice degli appalti relativi alle modifiche dei contratti in corso d’opera. Ciò include lavorazioni diverse, come quelle relative a strutture, impianti o finiture.

    In questi casi, la regolazione normativa fa riferimento all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e all’articolo 120 del d.lgs. 36/2023. Tali disposizioni consentono modifiche contrattuali senza una nuova procedura, a patto che l’aumento dell’importo non ecceda il 50% del valore iniziale del contratto. Queste modifiche devono rientrare nella categoria dei lavori, servizi o forniture supplementari resi necessari da circostanze imprevedibili. Il mantenimento dell’equilibrio contrattuale e la possibilità di proseguire l’intervento senza una nuova gara sono subordinati al rispetto di queste soglie e condizioni.

    Criteri per le varianti nei settori ordinari e le implicazioni per i beni culturali

    Il d.lgs. 50/2016, all’articolo 106, e il d.lgs. 36/2023, all’articolo 120, disciplinano le varianti eseguibili nei settori ordinari senza una nuova procedura di affidamento. Queste disposizioni, data la definizione di “settori ordinari” che include anche i beni culturali (salvo le specificità sopra menzionate), stabiliscono le condizioni generali per l’applicazione del limite del 50%.

    Le principali fattispecie che permettono l’applicazione del limite del 50% sono:

    • Lavori, servizi o forniture supplementari: Si tratta di prestazioni non incluse nell’appalto iniziale, ma resesi necessarie. Il cambiamento del contraente dovrebbe risultare impraticabile per motivi economici o tecnici (es. requisiti di intercambiabilità/interoperabilità), o comportare notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi per la stazione appaltante.
    • Varianti determinate da circostanze impreviste e imprevedibili: La necessità di modifica deve essere dovuta a eventi che la stazione appaltante non poteva prevedere con la dovuta diligenza al momento della progettazione. Queste varianti non devono alterare la natura generale del contratto. Le circostanze possono includere la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, provvedimenti di autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti, eventi naturali straordinari, rinvenimenti imprevisti o difficoltà esecutive di natura geologica o idrica non prevedibili.

    Per queste casistiche, sia l’articolo 106, comma 7, del d.lgs. 50/2016, sia l’articolo 120, comma 2, del d.lgs. 36/2023, confermano che l’aumento dell’importo contrattuale può raggiungere il 50% senza la necessità di attivare una nuova procedura di gara. Questo vale, come evidenziato, anche per le lavorazioni di carattere generale all’interno degli appalti sui beni culturali, quando non ricadono nelle tre specifiche eccezioni soggette al limite del 20%.

    In conclusione, la corretta interpretazione e applicazione dei limiti percentuali per le varianti contrattuali è di fondamentale importanza per tutti i professionisti del settore delle costruzioni. Comprendere le distinzioni tra i settori ordinari e le specifiche peculiarità dei beni culturali, in relazione sia al d.lgs. 50/2016 che al d.lgs. 36/2023, permette una gestione efficace e normativamente conforme delle modifiche in corso d’opera.

  • Fotovoltaico nei centri storici: l’impatto visivo non è sufficiente per il diniego

    L’integrazione degli impianti fotovoltaici nei tessuti urbani storici rappresenta una delle sfide più rilevanti per l’ingegneria civile contemporanea, chiamando in causa equilibri delicati tra efficienza energetica, innovazione tecnologica e la imprescindibile tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico. Nonostante la pressante esigenza di promuovere soluzioni sostenibili, la collocazione di pannelli solari su edifici vincolati o in contesti di pregio storico è stata spesso oggetto di dinieghi basati su una percezione di alterazione estetica. Tuttavia, la giurisprudenza ha delineato un approccio più misurato, superando l’idea di un divieto generalizzato e richiedendo valutazioni più approfondite.

    La Valutazione Non Può Basarsi su Mere Alterazioni Estetiche

    La presenza di pannelli fotovoltaici sulle coperture di un immobile situato in un centro storico non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per un divieto indiscriminato. L’introduzione di un elemento nuovo nel paesaggio urbano o la modifica dell’aspetto della copertura, sebbene innegabile, non può da sola giustificare l’impedimento all’installazione dell’impianto. Le autorità preposte alla tutela non possono limitarsi a una generica opposizione fondata su un principio di immutabilità superficiale.

    Per i professionisti del settore, ciò implica che la prassi progettuale e autorizzativa debba evolvere. È richiesta un’analisi approfondita che vada oltre la semplice constatazione di una variazione visiva. Il progettista è chiamato ad argomentare e dimostrare la compatibilità dell’intervento, mentre l’organo amministrativo ha l’onere di motivare eventuali dinieghi con argomentazioni specifiche e circostanziate, superando le obiezioni puramente estetiche prive di fondamento concreto.

    Principi per la Giustificazione del Diniego: La Specificità dell’Intervento

    Perché un’installazione fotovoltaica possa essere legittimamente negata in un contesto storico o paesaggistico protetto, è indispensabile che l’amministrazione fornisca una motivazione chiara e dettagliata. Tale giustificazione deve attestare come l’impianto, in relazione a un determinato edificio e alle specifiche modalità di installazione proposte, comprometta in maniera effettiva i valori storici, architettonici o paesaggistici meritevoli di protezione.

    Questo significa che la valutazione non può essere astratta o basata su precetti generalistici. Ogni intervento deve essere esaminato nella sua singolarità, considerando il contesto edilizio specifico, le caratteristiche del sistema fotovoltaico, la sua integrazione volumetrica e cromatica, nonché l’impatto complessivo sul bene vincolato o sull’area tutelata. Il diniego deve, quindi, essere il risultato di un’analisi puntuale che identifichi le ragioni concrete di tale compromissione, fornendo al progettista gli elementi per una eventuale rielaborazione o per un ricorso fondato su basi oggettive.

    Implicazioni per la Progettazione e l’Iter Autorizzativo

    Questa prospettiva, delineata dalla sentenza 7277/2026 del Consiglio di Stato, orienta in modo significativo le strategie di progettazione e le procedure autorizzative. Per gli ingegneri strutturisti, i progettisti e i consulenti tecnici, diviene fondamentale non solo la padronanza delle tecniche impiantistiche e strutturali, ma anche una profonda conoscenza dei criteri di tutela del patrimonio e della capacità di argomentazione progettuale.

    La documentazione di progetto deve eccedere la mera descrizione tecnica, includendo approfondite analisi di impatto visivo, simulazioni di inserimento paesaggistico e proposte di soluzioni costruttive che minimizzino l’interferenza con gli elementi distintivi dell’edificio e del contesto. L’obiettivo è presentare un progetto che dimostri proattivamente come l’impianto sia concepito per armonizzarsi, piuttosto che prevaricare, i valori tutelati, fornendo all’autorità elementi concreti per una valutazione positiva o, in caso di diniego, per una motivazione valida e impugnabile, incentrata su criteri di effettiva compromissione piuttosto che su generiche alterazioni.

    In sintesi, la corretta integrazione del fotovoltaico nel patrimonio storico richiede un approccio progettuale sensibile e una valutazione amministrativa rigorosa e specifica, superando le semplificazioni e i divieti generalizzati in favore di un bilanciamento ragionato tra innovazione tecnologica e conservazione del patrimonio costruito.

  • Permesso di costruire: quando non serve? Edilizia libera e opere precarie

    Il dibattito sulla necessità del permesso di costruire per installazioni provvisorie è da sempre un punto cruciale per i professionisti del settore delle costruzioni. Determinare quando un manufatto possa essere ricondotto alla categoria delle “opere precarie”, e quindi esonerato da tale obbligo, è un aspetto che richiede una chiara interpretazione delle norme e della giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia 6617 del 2026, ha offerto un ulteriore chiarimento su questa complessa materia, esaminando il caso emblematico di un dehors. Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per ingegneri, architetti e consulenti tecnici che si trovano a valutare interventi edilizi di natura apparentemente temporanea.

    La Delimitazione Giuridica delle Opere Precari e le False Credenze

    La nozione di “opera precaria” rappresenta un cardine nella distinzione tra interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e quelli che ne sono esentati. Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio consolidato: la precarietà di un manufatto non può essere identificata né con la sua facile amovibilità, né con le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati nella sua realizzazione. Questo significa che una struttura, pur essendo assemblata con elementi facilmente smontabili o leggera, non è automaticamente classificabile come precaria se la sua funzione e destinazione d’uso rivelano una permanenza nel tempo.

    La giurisprudenza amministrativa ha costantemente evidenziato come l’aspetto determinante sia la finalità intrinseca dell’opera, ovvero le esigenze che essa è chiamata a soddisfare. Una struttura è veramente precaria solo se la sua funzione è contingente, temporanea e circoscritta nel tempo, con una data di cessazione predeterminata o oggettivamente prevedibile. Se, al contrario, il manufatto è destinato a un’utilizzazione che si protrae nel tempo, anche se per esigenze non eccezionali, perde il suo carattere di precarietà.

    Criteri Determinanti per la Qualificazione di Precarietà Funzionale

    Per qualificare un’opera come precaria e, di conseguenza, esonerarla dall’obbligo del permesso di costruire, i giudici di secondo grado hanno individuato criteri specifici che vanno oltre la mera materialità o reversibilità dell’intervento. La precarietà postula un uso circoscritto e temporalmente limitato del bene. È fondamentale che il manufatto non sia finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo, ma risponda a necessità eccezionali e contingenti.

    Un ulteriore aspetto saliente nell’orientamento giurisprudenziale è il legame della condizione di precarietà con l’assenza di una “stabile trasformazione del territorio” derivante dall’installazione. Di conseguenza, le strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando queste ultime risultano destinate ad ampliare in modo stabile la capacità operativa dell’esercizio, vengono sistematicamente escluse dalla categoria delle opere precarie. La logica sottostante è che un ampliamento permanente della capacità ricettiva o commerciale, pur realizzato con strutture leggere, impatta sul territorio in maniera duratura, necessitando pertanto di un controllo urbanistico più rigoroso.

    Il Dehors da 100 mq: Un’Applicazione Esemplare dei Principi

    Il caso specifico del dehors da 100 metri quadrati, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, illustra chiaramente l’applicazione di questi principi. L’ampia superficie non è stata considerata marginale rispetto all’organizzazione complessiva dell’attività economica, ma piuttosto come una componente funzionale integrata per l’ampliamento stabile della capacità ricettiva del locale. Questa integrazione funzionale, pur non implicando opere murarie permanenti, ha suggerito una destinazione d’uso duratura.

    In aggiunta all’aspetto funzionale, è stato rilevato come mancasse il requisito della temporaneità intrinseca all’opera. L’installazione della struttura, operativa almeno dal 2021, ha dimostrato una permanenza nel tempo che contraddice la natura contingente e transitoria tipica delle opere precarie. Sulla base di questi elementi, il Consiglio di Stato ha inquadrato il manufatto come un intervento di nuova costruzione, la cui realizzazione avrebbe richiesto l’ottenimento del permesso di costruire. Questo esempio sottolinea l’importanza di una valutazione attenta della destinazione d’uso e della potenziale durabilità di un’installazione, aspetti che trascendono la facilità di montaggio o smontaggio.

  • Bandi Progettazione: +37% a 667,7 Milioni tra Maggio e Agosto

    Bandi Progettazione: +37% a 667,7 Milioni tra Maggio e Agosto

    L’attività nel settore dei servizi di ingegneria e architettura ha registrato una marcata accelerazione nel corso del secondo quadrimestre di quest’anno, periodo che va da maggio ad agosto. Un recente rapporto stilato dal centro studi degli ingegneri ha evidenziato una dinamica di crescita significativa, delineando un quadro di espansione per i professionisti del comparto.

    Crescita significativa dei bandi per servizi tecnici

    Nel periodo compreso tra maggio e agosto, il valore complessivo dei bandi pubblicati per servizi di ingegneria e architettura ha raggiunto i 667,7 milioni di euro. Questo dato rappresenta un incremento di circa 180 milioni di euro rispetto al medesimo intervallo temporale del 2025, quando il valore si attestava a 487,6 milioni di euro. L’aumento quantificato si traduce in una crescita percentuale del 37%, a riprova di una chiara espansione delle opportunità di mercato.

    Dinamiche nella composizione degli importi

    Oltre all’incremento del valore complessivo, il rapporto del centro studi degli ingegneri segnala altresì una variazione nella composizione degli importi. Tale mutazione, emersa dal confronto tendenziale, mostra una componente che “scende”, indicando una riorganizzazione interna delle tipologie di servizi o delle priorità d’investimento all’interno del settore, con dettagli specifici che non sono stati ulteriormente esplicitati.

    Questa netta accelerazione nel valore dei bandi per i servizi di ingegneria e architettura segnala un periodo di rinnovato dinamismo per il settore delle costruzioni e della progettazione, offrendo nuove prospettive e sfide per ingegneri, architetti e consulenti tecnici.

  • Disaccoppiamento Selezione–Prestazione nella Garanzia degli Appaltatori Edili: Una Teoria Configurazionale dell’Offerta Dichiarata e della Capacità Attuata

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    Il divario tra la selezione di un appaltatore edile e le prestazioni che questi effettivamente consegue è il tema di uno studio pubblicato sulla rivista Buildings: “Selection-Performance Decoupling in Construction Contractor Assurance: A Configurational Theory of Displayed Provision and Enacted Capability”. Il lavoro propone una teoria di impostazione configurazionale, costruita attorno a due costrutti richiamati nel titolo stesso: la provisione mostrata (displayed provision) e la capacità attuata (enacted capability).

    Il disaccoppiamento tra selezione e prestazione

    Il fenomeno indagato è collocato nell’ambito della contractor assurance, la garanzia di affidabilità che si persegue sul contraente edile. Il titolo individua nel disaccoppiamento tra selezione e prestazione il nodo centrale dell’analisi: la dimensione della scelta dell’appaltatore e quella della prestazione sono trattate come due piani che possono non coincidere. Su questo distacco si concentra il contributo, che lo assume come problema di partenza dell’impianto teorico proposto.

    Provisione mostrata e capacità attuata

    La risposta teorica è dichiarata nel sottotitolo: una teoria configurazionale articolata su displayed provision ed enacted capability. Il primo costrutto indica il piano di ciò che viene esposto e dichiarato; il secondo quello di ciò che viene effettivamente messo in atto. La coppia ricalca, sul piano concettuale, il disaccoppiamento richiamato nel titolo principale: da un lato la dichiarazione, dall’altro l’attuazione.

    La scelta di definire configurazionale l’impostazione del lavoro è esplicitata nel titolo, che qualifica in questi termini la teoria proposta.

    Lo studio figura nel volume 16 della rivista Buildings, alla pagina 3840.

  • Un solo codice modello, cinquanta sistemi di abilitazione professionale: la licenza di ingegnere tra normative diverse

    Negli Stati Uniti il titolo di ingegnere strutturista non vale la stessa cosa ovunque. Alcune giurisdizioni rilasciano la licenza SE come qualifica autonoma, altre la agganciano alla tipologia edilizia o alla destinazione d’uso, altre ancora non tracciano alcuna distinzione tra ingegneria civile e strutturale. È il terreno su cui Andrea Reynolds, oggi direttore dell’ingegneria strutturale di SmithGroup, ha maturato anni di pratica con incarichi distribuiti in più stati, arrivando a sostenere quarantacinque ore complessive di prove d’esame per poter operare su scala nazionale.

    Una qualifica che cambia da stato a stato

    La strada di Reynolds verso la licenza strutturale cominciò con una spinta esterna. John, suo supervisore all’epoca, la convinse a candidarsi per l’SE in Illinois, quando l’esame strutturale nazionale non esisteva ancora e lei non sapeva che oltre alla propria PE potesse esserci altro. La misura reale della frammentazione arrivò più tardi, quando assunse la direzione dell’ingegneria strutturale in uno studio di ingegneria e architettura (A/E) con clienti in tutto il paese: operare oltre i confini statali e portare avanti incarichi di conduzione in responsible charge significava confrontarsi ogni volta con un modello di licenza differente. Proprio quella dispersione la trascinò nel servizio verso la professione.

    La risposta organizzata del settore passa dalla Structural Engineering Licensure Coalition, che riunisce NCSEA, SEI e CASE. Gli obiettivi dichiarati:

    • proteggere la licenza strutturale;
    • definirla in modo coerente tramite un linguaggio modello che i singoli stati possano adottare;
    • far sì che la qualifica viaggi insieme all’ingegnere che l’ha conseguita.

    La difesa della licenza, precisa Reynolds, riguarda la tutela della salute, della sicurezza e del benessere pubblico, non l’esclusione dalla professione, per quanto chi è immerso nel processo possa percepirla così. Dove licenza civile e strutturale non sono distinte, l’armonizzazione può suonare come un aggravio di requisiti: la coalizione punta invece a un accordo sul significato del titolo e sulle modalità di transizione, senza imporre a ogni professionista esami aggiuntivi.

    Il precedente dei codici modello edilizi

    La storia normativa americana offre un riscontro concreto. Fino oltre gli anni Novanta si progettava sotto codici modello in competizione, con emendamenti locali costruiti caso per caso; oggi quasi ogni giurisdizione ha adottato un unico codice modello edilizio. Il consolidamento è stato sostenuto dalla condivisione dei principi ingegneristici di base e dall’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica.

    Per la licenza il ragionamento è identico: sull’ingegneria si concorda, su chi sia qualificato a esercitarla da uno stato all’altro no. Il divario non è una questione di comodità. Determina chi può intervenire dopo un disastro e con quale rapidità uno studio riesca a collocare l’ingegnere giusto sul progetto giusto. Colmarlo richiede ingegneri esercenti nei tavoli tecnici, volontari che si facciano avanti per il futuro della disciplina.

    I tre pilastri della licenza: istruzione, esperienza, esame

    La qualifica poggia su tre pilastri: istruzione, esperienza ed esame. Le preoccupazioni si concentrano quasi tutte sul terzo. Il percorso parte dalla formazione, per molti già con mattoncini e kit di montaggio, anche se all’epoca non ci si accorge; il titolo apre a un impiego, l’esperienza si accumula. L’esame resta invece sospeso sopra la testa e, laddove la maratona del PE Structural è il requisito d’ingresso, il fardello è notevole.

    La visione proposta è quella di un futuro in cui PE Civil/Structural e PE Structural si costruiscano l’uno sull’altro, così che il tempo complessivo di verifica si riduca e la traiettoria risulti più breve di quella percorsa dalla stessa Reynolds. Quanto sia ripido lo sa bene: il gradino più difficile è stato l’SE3 dello stato di Washington, aggravato dall’esitazione del proprio studio di fronte ai costi dell’esame e dei viaggi. L’idea di rinunciare è passata sul tavolo; la conclusione è stata che un rendiconto spese non doveva limitare né la sua carriera, né i progetti dell’ufficio, né l’esperienza del gruppo. Sostenne la prova nell’ottobre 2010 e attese quattro mesi prima di leggere un tasso di superamento del 22%, con il proprio nome dalla parte giusta. Quando si dice che questo cammino è duro non è una figura di stile: l’orgoglio dell’arrivo ripaga tutto.

    Transizione dell’esame e tassi di superamento

    Il fardello è emerso con forza nella recente transizione della prova. I primi tassi di superamento delle sezioni di approfondimento sugli edifici, ormai somministrate al computer, sono apparsi sorprendentemente bassi, pur restando comparabili a quelli registrati quando fu introdotto l’esame nazionale di 16 ore, che impiegò tre anni per stabilizzarsi. Ad aprile l’aggiunta di un’ora ha fatto balzare i tassi: il tempo disponibile era quindi un fattore reale. È un periodo di aggiustamento, per quanto chi vi è coinvolto possa non trovarlo rassicurante.

    Una soglia minima, non una classifica

    L’esame non è valutato su una curva. Verifica la competenza minima necessaria a proteggere il pubblico, e definire con onestà quella soglia è l’operazione più consequenziale dell’intero sistema. I progressi tecnologici, l’ingresso di materiali nuovi, strutture più complesse e azioni ambientali in evoluzione accrescono la posta in gioco, in particolare per le opere significative, là dove la licenza SE conta di più.

    La professione vista da fuori

    Resta un fronte pubblico. Molti committenti, sviluppatori e architetti ancora non sanno che cosa faccia un ingegnere strutturista. La campagna We SEE ha lavorato su questa visibilità e NCSEA prepara nuove iniziative per comunicare il valore della disciplina e della carriera che ne deriva. La consapevolezza attira la prossima generazione; chiarezza e coerenza sono ciò che la trattiene.

    Un percorso di questo tipo non dovrebbe costringere un ingegnere a riprovare più volte la stessa competenza in formati diversi. Reynolds deve a John la spinta iniziale, ricevuta prima ancora di capirne il valore, e ha dedicato la carriera a restituire quel favore rendendo la strada più chiara per chi viene dopo. L’appello è aperto a chiunque voglia unirsi a chi già lavora in questa direzione. Le strutture progettate sopravvivono a chi le ha disegnate. La professione consegnata alle generazioni successive dovrebbe fare altrettanto.

    Andrea Reynolds, PE, SE, è direttore dell’ingegneria strutturale presso SmithGroup. I suoi incarichi spaziano tra stadi, installazioni militari e centri di ricerca, con progetti distribuiti a livello internazionale, e comprendono scenari di carico estremo: uragano, sismicità elevata, tornado e blast. Siede nel Structural Engineering Exam Committee e nel Board of Directors di NCSEA.

  • Assessment Manutentivo: Progettare il Futuro degli Asset come Leva di Valore e Profitto – Talks 8 ottobre 2026

    La manutenzione viene gestita, troppo spesso, in modalità reattiva: un costo che si attiva soltanto dopo il guasto, trascinando urgenze, extra costi e, nei casi più pesanti, danni reputazionali o di business. Da questa constatazione parte il prossimo Talks di ASSOBIM, che rovescia il problema in una domanda di metodo: e se l’efficienza nascesse a monte, dalle scelte di chi concepisce e organizza gli spazi?

    L’appuntamento, in formato webinar, è fissato per giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 17.00 ed è intitolato «Progettare il futuro degli asset: l’assessment manutentivo come leva di valore e profitto». Obiettivo dichiarato della sessione: mostrare come lo stato degli asset possa essere misurato, documentato e tradotto in scelte economicamente fondate.

    Assessment manutentivo: la radiografia dello stato reale

    L’assessment manutentivo viene descritto come una vera e propria radiografia aziendale: una mappatura dello stato effettivo di impianti e strutture, pensata per rendere i dati tecnici leggibili anche sul piano economico e convertirli in ROI, ossia ritorno sull’investimento. La fotografia delle condizioni, in questa logica, non conclude il percorso: lo apre, alimentando indicazioni misurabili su valore e redditività del patrimonio gestito.

    La trattazione procede attraverso casi pratici e strumenti operativi, articolati su due direttrici: la digitalizzazione delle informazioni e la disciplina dei rapporti contrattuali.

    Dai fogli Excel caotici ai sistemi CMMS

    La prima direttrice riguarda la gestione documentale. Quando le informazioni di manutenzione restano confinate in fogli di calcolo costruiti senza un impianto organico, il quadro complessivo dell’asset risulta difficile da ricostruire e da mantenere aggiornato. La risposta indicata è la digitalizzazione tramite CMMS (Computerized Maintenance Management System), i sistemi informativi dedicati alla gestione strutturata della manutenzione, chiamati a superare i limiti dei fogli Excel caotici. Un patrimonio informativo ordinato e consultabile, in questa prospettiva, è la premessa di ogni valutazione successiva.

    Capitolati di servizio e piani operativi (POL)

    La seconda direttrice è di natura contrattuale. L’incontro esamina la costruzione di Capitolati di Servizio impostati in ottica strategica e dei Piani Operativi (POL), presentati come strumenti per rendere i contratti più solidi. Per i professionisti che redigono o negoziano questi documenti, il messaggio è netto: capitolati e piani operativi vanno trattati come parte della strategia di gestione, con ricadute concrete su responsabilità e adempimenti.

    Capex o Opex: la decisione basata sui dati

    Il terzo blocco riguarda il governo degli asset. All’assessment vengono attribuiti tre esiti: presidiare la compliance normativa, tutelare sul piano legale i manager coinvolti nella gestione e fornire al board aziendale dati scientifici su cui fondare la scelta tra riparazione e sostituzione di un asset.

    È il bivio Capex contro Opex. La prima voce raccoglie gli investimenti in conto capitale, la seconda le spese operative ricorrenti; decidere tra le due richiede un fondamento di dati scientifici, ed è proprio il vuoto che l’assessment manutentivo è chiamato a colmare.

    Data, relatore e iscrizione al webinar

    Organizza ASSOBIM nell’ambito dei propri Talks; la partecipazione avviene interamente online.

    Il punto di fondo resta uno: riportare la manutenzione dentro la fase di pianificazione, prima che il guasto la riduca a emergenza da gestire. Il webinar di ottobre si colloca esattamente su quella linea.

  • Corso di Alta Formazione Strutture in Acciaio: dal Progetto al Collaudo

    Sette appuntamenti in diretta streaming, in programma ogni giovedì alle 16:00 tra il 5 novembre e il 22 dicembre 2026: è l’impianto del Corso di alta formazione sulle strutture in acciaio, dal progetto all’officina e dal montaggio al collaudo, organizzato da calcolostrutturale.com insieme a Lo Strutturista. Il percorso ripercorre l’intera filiera metallica, dalla definizione del progetto e del capitolato fino alla produzione in officina, ai controlli sulle lavorazioni, al trasporto, al montaggio e al collaudo.

    Il taglio risponde a una necessità nota a chi opera nel settore: le competenze richieste dalle costruzioni in acciaio vanno ben oltre il calcolo strutturale e investono l’intero processo costruttivo, manutenzione compresa. Il corso si propone di offrire una panoramica insieme teorica e pratica degli aspetti progettuali, costruttivi e normativi che caratterizzano la realizzazione e il comportamento di queste opere.

    Quattro moduli, dal processo costruttivo ai casi applicativi

    Il programma si articola in quattro moduli. Il primo è dedicato al processo costruttivo dal progetto al collaudo. Il secondo affronta le azioni cicliche e il comportamento dinamico. Il terzo riguarda materiali e durabilità. Il quarto chiude il percorso con esempi applicativi e soluzioni pratiche presentati a cura di aziende di settore.

    L’obiettivo è fornire ai partecipanti una visione completa e aggiornata di progettazione, fabbricazione, montaggio e collaudo, con approfondimenti su fatica, comportamento dinamico, durabilità e materiali, così da operare con maggiore consapevolezza nelle diverse fasi del processo costruttivo. Il pubblico di riferimento sono in primo luogo gli strutturisti esperti, ma il formato è ritenuto adatto anche a neo laureati e profili junior.

    Il calendario delle lezioni e la docenza

    La docenza unisce professionalità di cantiere e di azienda alla componente accademica: accanto a un progettista di strutture metalliche con trascorso in SAE ed ENEL e a un libero professionista attivo come progettista, direttore dei lavori e collaudatore, compaiono il direttore tecnico R&S Progetti Speciali di Cimolai, esperto di grandi strutture, sollevamenti, trasporti e montaggi, e due professori associati di Tecnica delle Costruzioni.

    Data e durata Argomenti Relatore
    Giovedì 5 novembre, ore 16:00, 2 ore Il progettista e il direttore dei lavori: ruoli e responsabilità; il capitolato tecnico e la classe di esecuzione Ing. Benedetto Cordova, progettista di strutture metalliche, già SAE ed ENEL, esperto di progettazione e realizzazione di strutture in acciaio
    Giovedì 12 novembre, ore 16:00, 2 ore Le lavorazioni di officina e i trattamenti superficiali Ing. Daniele Borgogni, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e collaudatore di strutture in acciaio
    Giovedì 19 novembre, ore 16:00, 2 ore Trasporto, montaggio, direzione lavori e collaudo Ing. Daniele Borgogni
    Giovedì 26 novembre, ore 16:00, 2 ore La fatica: fenomenologia, azioni e classi di dettaglio Ing. Alessandro Catanzano, direttore tecnico R&S Progetti Speciali, Cimolai S.p.A.
    Giovedì 3 dicembre, ore 16:00, 2 ore La fatica: metodi di verifica e casi studio Ing. Alessandro Catanzano
    Giovedì 10 dicembre, ore 16:00, 2 ore Strutture leggere e pedoni: comportamento dinamico e carico pedonale, identificazione sperimentale e mitigazione Prof.ssa Ing. Chiara Bedon, professoressa associata di Tecnica delle Costruzioni, Università degli Studi di Trieste
    Giovedì 17 dicembre, ore 16:00, 1 ora L’acciaio Corten e le unioni bullonate Prof. Ing. Emanuele Maiorana, professore associato di Tecnica delle Costruzioni, Università degli Studi della Repubblica di San Marino

    La fatica occupa due incontri consecutivi, entrambi affidati ad Alessandro Catanzano: fenomenologia, azioni e classi di dettaglio nella prima lezione, metodi di verifica e casi studio nella seconda. Chiara Bedon tratta il comportamento dinamico delle strutture leggere e il carico pedonale, con identificazione sperimentale e mitigazione. Un’ora conclusiva è riservata all’acciaio Corten e alle unioni bullonate con Emanuele Maiorana, esperto di ponti in acciaio e acciaio patinabile.

    Frequenza in FAD sincrona e riconoscimento di 13 CFP

    Le lezioni si tengono da remoto su una piattaforma streaming fornita dall’organizzazione e al termine di ogni incontro è previsto un tempo per le domande al relatore. Sarà inoltre possibile rivedere le registrazioni nelle settimane successive alle dirette, almeno fino al 28 febbraio 2027.

    Il corso dà diritto a 13 CFP per gli ingegneri che avranno seguito almeno il 90% del tempo delle lezioni in modalità FAD sincrona e che avranno superato la verifica finale dell’apprendimento, strutturata come questionario online.

    Quote di iscrizione e pagamento

    La quota standard è di 300,00 € + IVA. È previsto un piano rateale in due tranche da 150,00 € + IVA, la prima al momento dell’iscrizione e la seconda entro il 27 novembre 2026. Il pagamento immediato scende a 270,00 € + IVA, mentre gli abbonati a Lo Strutturista usufruiscono di una quota ridotta a 250,00 € + IVA.

    Per iscriversi occorre compilare il form di iscrizione e procedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato all’Associazione culturale Edilcross, UniCredit Banca, IBAN IT82S0200861563000105341748, con causale “Corso strutture in acciaio 2026” seguita da nome e cognome dell’iscritto.

    Per informazioni è disponibile il numero 320 06 06 188 e l’indirizzo info@calcolostrutturale.com.

    Complessivamente tredici ore di lezione, un valore che coincide con i crediti formativi riconosciuti a chi completerà il percorso nel rispetto delle condizioni indicate. Il PDF con il programma completo è scaricabile dal sito di calcolostrutturale.com.

  • Condoni: il parere negativo della Sovrintendenza vincola il Comune

    Nessuna seconda analisi paesistica è richiesta al comune quando l’autorità competente abbia già espresso, sulla medesima domanda, un giudizio negativo e vincolante. A fissare questo punto fermo è il Tar di Catania con la sentenza n. 2536/2026, pronuncia con cui il giudice amministrativo ha esaminato il ricorso di un privato al quale il comune di Lipari aveva negato il condono per un ampliamento di 26 metri quadri, corrispondenti a 88 metri cubi di volume.

    Il diniego comunale e l’approdo al Tar di Catania

    La controversia nasce da un’istanza di condono presentata al comune di Lipari per la regolarizzazione di un ampliamento di contenute dimensioni: 26 metri quadri di superficie aggiunta, per un volume di 88 metri cubi. Nella fase istruttoria la domanda ha coinvolto l’autorità paesistica, il cui giudizio concorre alla definizione dell’istanza. In questo caso il parere dell’organo competente si è chiuso con un esito sfavorevole.

    Sulla base di quell’esito il comune ha negato il condono. Il proprietario ha quindi portato il diniego davanti ai giudici amministrativi siciliani, contestando l’esito della procedura.

    Il parere negativo esaurisce il vaglio paesistico

    Il nodo affrontato dal Tar riguarda il riparto di competenze nella istruttoria della domanda di condono. Quando il parere proveniente dall’autorità competente è negativo, quel giudizio si impone alla determinazione comunale ai fini della definizione della domanda. Al comune non spetta ripetere il vaglio, né condurre una valutazione paesaggistica propria e autonoma in sostituzione o in affiancamento di quella già espressa.

    L’esito dell’istanza, in questa logica, resta ancorato al contenuto del parere: la pretesa di ottenere dal comune un secondo esame del profilo paesistico non trova nella pronuncia alcun riconoscimento. La vincolatività del giudizio negativo, già operante in sede di definizione della domanda, non viene meno in sede giurisdizionale.

    Implicazioni per tecnici e consulenti

    La decisione delimita con precisione il perimetro difensivo in contenziosi di questo tipo. Impugnare il diniego chiedendo al comune una rivalutazione autonoma del profilo paesistico non è una strada che la sentenza legittima: la partita si gioca sul piano del parere, non su quello della determinazione comunale che lo recepisce.

    Per tecnici e consulenti che seguono pratiche di condono in situazioni analoghe, la valutazione di compatibilità paesistica pesa dunque fin dalla redazione dell’istanza, prima che l’esito dell’autorità pregiudichi la definizione della domanda. Il margine di intervento si concentra a monte, sul merito del parere e sulla sua formazione, non sulla successiva fase decisionale del comune.

    La sentenza n. 2536/2026 lascia quindi un assetto netto: la valutazione paesistica appartiene all’autorità preposta e, se negativa, esplica i suoi effetti vincolanti; al comune resta la definizione formale della domanda, senza onere di una nuova analisi.

  • Esperti catastrofali: nell’elenco Consap anche i professionisti tecnici iscritti all’Albo senza esperienza

    L’esperienza almeno triennale nell’accertamento dei danni non sarà, per un periodo delimitato, il passaggio obbligato verso l’elenco degli esperti assicurativi catastrofali tenuto dalla Consap. Fino al 1° aprile 2028 i professionisti iscritti agli albi e ai collegi delle professioni tecniche potranno infatti entrare in quella lista senza dover dimostrare il possesso di quel requisito: nel regime transitorio, la qualifica conferita dall’ordine o dal collegio vale al posto della prova.

    Accertamenti e stime economiche sugli immobili assicurati colpiti da eventi estremi

    La lista in questione raccoglie i tecnici abilitati a condurre accertamenti e stime economiche su immobili assicurati che abbiano subito eventi estremi. Il perimetro copre scenari come alluvioni, inondazioni e sismi.

    Sul campo l’attività si articola su due livelli. Il primo è l’accertamento, cioè il rilievo dei danni sul fabbricato dopo l’evento; il secondo è la stima economica, che traduce quanto emerso dal rilievo in un valore economico. Al centro c’è sempre lo stesso immobile assicurato: prima se ne legge il danno, poi se ne quantifica l’entità in termini di denaro.

    Il meccanismo del transitorio e la data di chiusura

    La deroga è ancorata a un termine certo. Nel periodo coperto, l’iscrizione a un albo o a un collegio delle professioni tecniche svolge la funzione che, fuori dal transitorio, spetta alla dimostrazione di almeno tre anni di esperienza nell’accertamento dei danni. Il professionista che non ha formalizzato quel curriculum può dunque entrare nell’elenco avvalendosi della sola qualifica, senza esibire riscontri sull’attività svolta in materia di danni.

    La chiusura della finestra è netta: alla scadenza del termine la possibilità di accedere senza il requisito esperienziale non è più prevista.

    Che cosa cambia per ingegneri e tecnici del costruito

    Il perimetro delle attività spiega perché la misura interessa da vicino il mondo professionale. Gli accertamenti riguardano fabbricati assicurati colpiti da un sisma o da alluvioni e inondazioni: immobili in cui il danno va rilevato sul posto e poi tradotto in una stima economica. È un terreno familiare per chi lavora sul costruito esposto a scenari di questo tipo, dove la fase di rilievo e quella di quantificazione del valore procedono di pari passo.

    Per gli strutturisti e i tecnici che non hanno ancora accumulato un triennio formale di accertamenti sui fabbricati danneggiati, la finestra aperta dalla Consap rimuove un ostacolo documentale che altrimenti rimarrebbe sul percorso verso l’elenco. Anche il calendario ha qui un peso operativo: l’ingresso nella lista, per avvalersi della sola qualifica, va collocato entro il termine fissato.

    Una deroga temporanea, dunque, ma con effetti diretti su chi effettua rilievi di danni e stime su immobili colpiti da sismi e alluvioni. Per il periodo transitorio la qualifica professionale fa le veci del curriculum esperienziale; superata la scadenza, l’accesso all’elenco torna a regolarsi sul criterio dell’esperienza maturata.