Categoria: Professione e Norme

Aspetti giuridici, normativi, contrattuali e fiscali per ingegneri e tecnici del settore delle costruzioni.

  • Pergotenda chiusa da teli retrattili: non serve il permesso di costruire

    La pergotenda chiusa sul perimetro con teli retrattili non costituisce un ampliamento edilizio e non richiede il permesso di costruire. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7039 del 23 settembre 2026, con cui i giudici annullano l’ordine di demolizione e la sanzione di 25.000 euro comminata da Roma Capitale a un hotel del centro storico, in zona territoriale «A» e soggetto a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, per aver realizzato «in assenza di titolo edilizio» una struttura dotata di «sistemi di guide e teli avvolgibili laterali idonei a consentire la chiusura perimetrale dello spazio sottostante».

    Dal sopralluogo all’ingiunzione di demolizione

    L’hotel aveva eseguito alcuni interventi sul terrazzo, autorizzati con due Scia. Nei sopralluoghi effettuati successivamente alla presentazione delle Scia, finalizzati alla verifica della conformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi, Roma Capitale riscontrava la presenza della pergotenda e la qualificava come creazione di un volume chiuso di circa 304 mc, corrispondente a una superficie di 114 mq con altezza media di 2,67 m, ossia un ampliamento dell’edificio principale eseguito in assenza di titolo edilizio.

    L’hotel presentava quindi una Cila comunicando l’intendimento di ripristinare lo stato dei luoghi. Un ulteriore sopralluogo rilevava che le opere contestate non erano state rimosse e accertava, inoltre, la presenza, all’interno di un locale indicato come volume tecnico, di attrezzature da cucina e di un piano cottura, ritenute sintomatiche di un mutamento di destinazione d’uso.

    Dopo aver chiesto parere alla Soprintendenza, e decorso inutilmente il termine entro cui questa avrebbe dovuto rispondere, Roma Capitale ingiungeva la rimozione e la demolizione delle opere ritenute abusive, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e irrogava la sanzione pecuniaria di 25.000 euro.

    La società che gestisce l’hotel comunicava poi al Comune il ripristino della conformità ai titoli edilizi assentiti mediante la rimozione delle tende laterali scorrevoli, il ripristino del corretto utilizzo del locale deposito con l’eliminazione delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei cibi e l’eliminazione degli impianti di riscaldamento installati sulla terrazza. Nel frattempo l’hotel ricorreva al Tar, che respingeva il ricorso ritenendo che l’opera realizzata avesse determinato la creazione di un nuovo volume edilizio e che pertanto non rientrasse nella nozione di pergotenda riconducibile all’attività edilizia libera.

    Il principio: funzione principale della tenda, struttura accessoria

    Il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del Tar. La giurisprudenza amministrativa, ricordano i giudici, «ha più volte affermato che la pergotenda costituisce intervento rientrante nell’attività edilizia libera quando la funzione principale dell’opera sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio».

    I giudici richiamano inoltre la propria recente pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 febbraio 2026, n. 1256), con cui era stato affermato che le strutture di tipo pergotenda, consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, non necessitano di permessi per la loro installazione, essendo ascrivibili all’edilizia libera: non realizzano uno spazio chiuso stabile né costituiscono nuove volumetrie edificabili, in quanto concepite come coperture meramente accessorie e facilmente amovibili.

    Sul punto decisivo del caso, la presenza dei teli retrattili perimetrali, il Collegio osserva:

    «L’effettiva e rapida amovibilità delle opere costituisce indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio».

    Il mutamento di destinazione d’uso non è comprovato

    Anche il contestato mutamento di destinazione d’uso del locale tecnico non risulta, per i giudici, adeguatamente comprovato. Dalla documentazione versata in atti emerge che il presunto uso a cucina era collegato alla presenza di attrezzature facilmente rimovibili e che non risultano eseguite opere edilizie permanenti idonee a determinare una trasformazione urbanisticamente rilevante dell’organismo edilizio.

    L’esito

    Il quadro istruttorio posto a fondamento della determinazione dirigenziale non appare, concludono i giudici, idoneo a dimostrare l’esistenza di una nuova costruzione o di un ampliamento stabile e permanente richiedente il rilascio del permesso di costruire. La sentenza esclude quindi la sussistenza dell’abuso edilizio contestato e annulla l’ordine di demolizione e la sanzione di 25.000 euro.

    Dalla pronuncia restano fissati i criteri di valutazione: la qualificazione della pergotenda dipende dalla circostanza che la funzione principale sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, mentre l’amovibilità effettiva e rapida delle opere orienta verso la natura accessoria e precaria della copertura, incompatibile con la qualificazione di ampliamento stabile. L’azione dell’amministrazione, per la sentenza, deve inoltre fondarsi su un quadro istruttorio idoneo a dimostrare la nuova costruzione o l’ampliamento stabile e permanente.

  • Lottizzazione: la fine lavori “sulla carta” non elimina l’abusività edilizia dell’opera

    Una data scritta su un atto non basta a chiudere un cantiere abusivo. Con la sentenza n. 34584 del 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il rapporto tra la data formalmente indicata come conclusione dei lavori e quella della loro effettiva ultimazione, precisando che nella lottizzazione abusiva il momento di cessazione dell’illecito si individua sulla base della situazione concreta, e non del semplice adempimento dichiarativo.

    La soluzione ha una portata pratica immediata: prescrizione e confisca dipendono da quella individuazione, e la comunicazione di fine lavori perde il carattere di termine decisivo quando le prove raccontano opere non ultimate.

    Fine lavori formale e ultimazione reale delle opere

    Il principio affermato dai giudici di legittimità separa con rigore il piano formale da quello materiale. La comunicazione di fine lavori conserva il suo valore dichiarativo, ma non è decisiva ai fini dell’individuazione della cessazione della lottizzazione abusiva quando le risultanze probatorie dimostrino che le opere non erano state effettivamente ultimate. In casi del genere la data comunicata non può essere assunta come riferimento certo: a governare la ricostruzione è lo stato reale del cantiere.

    La cessazione dell’illecito si accerta sul fatto

    L’accertamento richiede un’indagine sulle circostanze di fatto. Qui le risultanze probatorie rilevano in modo determinante, perché consentono di verificare se e quando le opere abbiano raggiunto l’ultimazione. Ove emerga che alla data comunicata i lavori non erano conclusi, la cessazione dell’illecito va ricondotta al momento effettivo, desunto dal quadro probatorio e non dall’atto.

    Un approccio che sposta il baricentro dell’indagine dal documento alla verificabilità materiale dei fatti.

    Prescrizione e confisca: gli effetti della data

    Il momento di cessazione non è un dato neutro. Gli effetti evidenziati dalla Corte concernono la prescrizione e la confisca: quella data segna il riferimento temporale per valutare la tempestività dell’azione penale e per circoscrivere il perimetro degli effetti confiscatori. Anticiparla o rinviarla, dunque, non è indifferente rispetto all’esito complessivo del giudizio, perché sposta alongo l’arco temporale dell’illecito o lo restringe a seconda delle prove.

    Che cosa cambia per tecnici e consulenti

    Per i professionisti che operano nel settore edilizio la lettura è concreta. L’attestazione di fine lavori, da sola, non chiude il discorso: conta la corrispondenza tra ciò che l’atto dichiara e ciò che i luoghi mostrano. Ne discende che la documentazione idonea a descrivere il grado effettivo di completamento delle opere, e la sua corretta datazione, acquistano peso decisivo in caso di contestazioni sull’abusivismo. Per i consulenti tecnici la ricostruzione cronologica dello stato dei luoghi diventa il fulcro probatorio su cui si decide la questione della cessazione.

    La pronuncia riporta così la questione sul terreno dei fatti. Nella lottizzazione abusiva il momento della cessazione non si legge nell’atto che dichiara la conclusione dei lavori, ma nello stato delle opere: un criterio che valorizza le verifiche materiali e che gli operatori del settore dovranno tenere nella debita considerazione.

  • Agibilità edilizia: illegittimo il diniego per non conformità a un fabbricato tipo

    Un rifiuto di agibilità non può fondarsi sulla semplice mancata corrispondenza dell’edificio a un «fabbricato tipo». Il diniego motivato in questi termini è illegittimo: la divergenza da uno schema tipologico non costituisce, da sola, un presupposto idoneo a sostenere il rifiuto del certificato che chiude il procedimento edilizio.

    La questione tocca un punto delicato della pratica quotidiana negli uffici tecnici e negli studi di progettazione, dove il confine tra i controlli di conformità e la documentazione di agibilità genera ancora attriti ricorrenti con i comuni.

    Cosa pesa davvero nel giudizio sull’agibilità

    L’agibilità è l’atto finale che attesta la rispondenza dell’opera realizzata a quanto autorizzato e l’idoneità dell’immobile all’uso previsto. Il suo rilascio, così come il suo rifiuto, deve poggiare sull’esito di questi accertamenti, non sul confronto con un modello astratto di edificio descritto negli atti.

    Condizionare il certificato alla piena aderenza a un «fabbricato tipo» significa spostare sul provvedimento conclusivo un controllo che non gli appartiene. La descrizione tipologica cumula in un unico riferimento caratteristiche distributive e dimensionali che nel corso della vita di un immobile possono legittimamente variare, senza che tali variazioni incidano né sull’idoneità all’uso né sull’allineamento dell’opera al titolo abilitativo.

    Dove si valuta la conformità, e dove no

    La conformità urbanistico-edilizia dell’intervento si accerta in sede autorizzativa, quando il progetto viene esaminato e il titolo viene rilasciato. L’agibilità interviene successivamente, sullo stato finale dei lavori: ciò che conta è la coerenza di quanto costruito con quanto permesso.

    Se un edificio non coincide con il fabbricato tipo di riferimento, il rilievo, ove fondato, va collocato nel momento procedimentale in cui la conformità si verifica. Traslarlo sul piano dell’agibilità, facendone il motivo del diniego, ribalta la logica del procedimento ed espone il provvedimento di rifiuto alleanorre dell’illegittimità.

    Ricadute operative per committenti e professionisti

    Per chi gestisce pratiche edilizie il principio ha conseguenze immediate:

    • la coerenza tra progetto depositato, titolo abilitativo e dichiarazioni del professionista resta l’elemento su cui si concentra il controllo finale;
    • un diniego fondato sul confronto tipologico è contestabile, perché il motivo addotto non rientra tra i presupposti legittimi del rifiuto;
    • le eventuali difformità reali rispetto al permesso vanno ricondotte e sanate nella loro sede procedimentale, senza confonderle con la semplice differenza da uno schema tipologico.

    Per il consulente tecnico che affianca il committente, distinguere le due piste non è un esercizio formale. Una difformità rispetto al titolo e una non conformità al fabbricato tipo producono effetti diversi sulla pratica, e sovrapporle significa esporre il cliente a ritardi e contestazioni evitabili.

    Resta un principio di buon senso amministrativo: l’agibilità si discute sui suoi presupposti propri, cioè rispondenza dell’opera al titolo e idoneità all’uso. Il fabbricato tipo conserva un ruolo descrittivo, non può diventare un criterio di blocco.

  • Immobile condonato e bonus volumetrici: ampliamenti vietati

    Su un fabbricato regolarizzato tramite condono edilizio non si potranno aggiungere volumi, né intervenire con demolizioni e ricostruzioni che modificano la sagoma. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86/2026, ha respinto le censure di incostituzionalità mosse contro la normativa regionale che circoscrive gli interventi sugli edifici sanati, confermando una lettura rigorosa dello stato legittimo con ricadute immediate sulla legittimità dei titoli abilitativi e sull’interpretazione della disciplina edilizia.

    La legge sarda che delimita gli interventi sui fabbricati sanati

    A occuparsi del perimetro operativo è stata la Legge Regionale della Sardegna n. 18/2025, che ha preso in considerazione gli edifici coperti dai tre condoni nazionali: la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Per questa categoria di immobili, la norma regionale ammette un ventaglio ristretto di opere:

    • manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, D.P.R. 380/2001);
    • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, D.P.R. 380/2001);
    • restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, D.P.R. 380/2001);
    • ristrutturazione edilizia conservativa (art. 3, comma 1, lett. d, D.P.R. 380/2001).

    Restano invece espressamente esclusi i bonus volumetrici, gli incrementi di superficie o cubatura previsti dalle premialità regionali e i progetti di demolizione con ricostruzione che comportino variazioni di sagoma o di sedime. Il ricorso presentato per una presunta disparità di trattamento rispetto agli immobili dotati di regolare titolo edilizio ordinario è stato dichiarato infondato: i limiti posti dal legislatore regionale risultano pienamente legittimi.

    La natura extra ordinem del titolo in sanatoria

    Al centro della motivazione c’è la qualificazione giuridica del condono. Si tratta di un provvedimento eccezionale, emanato una tantum per ragioni di riordino sociale e di gettito fiscale, destinato a risolvere situazioni di illegalità diffusa accumulate nel tempo. Un titolo di questa natura non si colloca sullo stesso piano di un permesso di costruire ordinario.

    Gli effetti giuridici sono definiti con precisione. In sede penale, la sanatoria estingue le contravvenzioni connesse all’attività edificatoria abusiva. Sul piano amministrativo, il rilascio del titolo in sanatoria impedisce al comune di esercitare il potere sanzionatorio d’ufficio e di disporre la demolizione dell’opera.

    Ciò non basta, però, a cancellare l’illiceità genetica del manufatto. L’edificio è sorto in contrasto con la pianificazione urbanistica e territoriale vigente al momento della realizzazione, e quell’incompatibilità resta impressa nella struttura stessa. Il condonato può permanere sul territorio, essere conservato e liberamente alienato, ma non acquisisce uno stato legittimo equivalente a quello dei fabbricati edificati in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.

    Uguaglianza e carico urbanistico: le ragioni del divieto

    La permanenza dell’illegittimità originaria giustifica l’esclusione dalle premialità riservate al tessuto urbano regolare. Sulla base dell’art. 3 della Costituzione, principio di ragionevolezza e di uguaglianza, estendere bonus volumetrici e incentivi all’ampliamento a fabbricati nati abusivamente costituirebbe una discriminazione evidente nei confronti di chi ha edificato nel rispetto della legge e della programmazione pubblica.

    Il secondo argomento è territoriale. Consentire aumenti di volume o trasformazioni radicali di sagoma su strutture sorte al di fuori della pianificazione primaria aggraverebbe il carico insediativo in aree frequentemente prive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.

    Il confronto tra le due condizioni di partenza è netto. Un immobile realizzato fin dall’origine con regolare titolo gode di piena legittimità urbanistica e può accedere a Piani Casa, incentivi di ampliamento e demolizioni con ricostruzione anche ad ampia flessibilità di sagoma. La struttura condonata resta invece ancorata a una funzione essenzialmente conservativa: la sanatoria la protegge dai provvedimenti sanzionatori, ma non la converte in una risorsa edificatoria espansiva.

    Il disallineamento con il Consiglio di Stato

    La pronuncia interviene anche su un contrasto aperto con la giustizia amministrativa. Con la sentenza n. 2848/2026, il Consiglio di Stato aveva assunto un orientamento più aperto, ipotizzando una sostanziale equiparazione tra il titolo conseguito a seguito di condono e i titoli edilizi ordinari ai fini della qualificazione dello stato legittimo ex art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001. La decisione della Consulta traccia ora un paletto invalicabile per i giudici amministrativi e per le amministrazioni locali, con conseguenze dirette sulla prassi di verifica dello stato legittimo nelle pratiche edilizie e nelle perizie.

    Le eccezioni statali e la riforma del Testo Unico

    Nel quadro rientra anche la disciplina statale. L’art. 1, comma 23, della Legge di Bilancio prevede per specifiche casistiche la possibilità di accedere ad ampliamenti volumetrici anche in presenza di titoli condonati. La Corte Costituzionale precisa che queste disposizioni conservano carattere eccezionale e richiedono stretta interpretazione: nessuna applicazione analogica o estensiva a regime generale.

    Sul fronte parlamentare, la delega di riforma del Testo Unico Edilizia raccoglie emendamenti orientati a ridefinire il concetto di stato legittimo. Le proposte presentate da forze di maggioranza, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia, mirano a includere espressamente il titolo in sanatoria e il pagamento delle relative oblazioni tra i presupposti idonei a determinare la piena regolarità urbanistica. Alla luce della sentenza n. 86/2026, ogni scelta legislativa futura dovrà tuttavia confrontarsi con i vincoli di ragionevolezza e di tutela del territorio richiamati dal Giudice delle leggi.

    Per progettisti e consulenti tecnici, la conseguenza operativa è chiara: prima di ipotizzare ampliamenti, incrementi di cubatura o demolizioni con ricostruzione, occorre verificare la natura del titolo edilizio alla base dell’immobile. La sanatoria straordinaria tutela la consistenza fisica dell’opera e la sua agibilità penale e amministrativa, ma non ne modifica la natura ai fini dello sviluppo e dell’incremento volumetrico. Con la sentenza n. 86/2026, la pianificazione urbanistica pubblica torna a pesare più di ogni sanatoria.

  • Decreto PA approvato alla Camera: tutte le novità e cosa cambia

    Senza dover dimostrare un’esperienza professionale triennale si potrà accedere all’albo degli esperti catastrofali: lo stabilisce il decreto Pa, il Dl 144 del 2026 approvato il 28 settembre alla Camera, che ora passa al Senato in vista della conversione fissata al 6 ottobre. Il provvedimento tocca anche i Campi Flegrei, con un’interpretazione autentica sullo stato legittimo dei condomìni danneggiati e con stanziamenti ampliati per le famiglie, e ridisegna alcuni meccanismi della ricostruzione post sisma 2016, compresi i poteri del commissario straordinario verso professionisti e imprese inadempienti.

    È disponibile in PDF il testo approvato alla Camera.

    Albo degli esperti catastrofali, accesso facilitato per i tecnici

    L’albo, istituito presso Consap dal Dl 25 del 2026, serve alla valutazione dei danni agli immobili assicurati colpiti da eventi catastrofali: sismi, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, frane, sprofondamenti, voragini, attività vulcaniche, maremoti, mareggiate, trombe d’aria e fenomeni climatici estremi. L’iscrizione diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2027, salvo anticipo disposto dal decreto del ministero dell’Economia che, in concerto con gli altri ministeri interessati, definirà le regole di funzionamento della lista.

    Nella prima applicazione, e fino al 1° aprile 2028, potevano iscriversi i tecnici diplomati e laureati in possesso degli altri requisiti, di un’adeguata capacità professionale e di un’esperienza comprovata, di almeno tre anni, nell’accertamento e nella valutazione dei danni. Il Dl Pa conserva la finestra temporale ma elimina il requisito dell’esperienza per i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi cui sono attribuite competenze tecniche nell’accertamento e nella stima dei danni ai beni immobili.

    Campi Flegrei, stato legittimo nei condomìni e risorse ampliate

    Sui condomìni danneggiati dai sismi flegrei interviene un’interpretazione autentica dello stato legittimo: per le parti comuni rileva la conformità dell’edificio d’insieme, mentre restano irrilevanti le difformità e i lievi abusi interni alle singole unità. Una precisazione che toglie a irregolarità marginali di singoli appartamenti il peso di condizionare gli interventi sulle parti comuni.

    Sul versante economico, il contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari la cui abitazione principale risulta inagibile o sgomberata per le verifiche di agibilità passa da 6 milioni e 375mila a 16 milioni e 610mila euro nel biennio 2026-2027. L’erogazione, riferita ai terremoti del 31 luglio e del 1° agosto, va da 400 a 900 euro secondo la numerosità del nucleo e cresce di 200 euro in presenza di persone oltre i 65 anni o con disabilità pari almeno al 67% di invalidità.

    Per la riparazione dei danni e la riqualificazione sismica delle prime case sono stanziati 100 milioni di euro tra il 2026 e il 2027. Le modalità di presentazione delle domande saranno fissate con delibere di giunta dai comuni interessati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 7 settembre 2026. Ai sismi compresi tra maggio e settembre 2025 e all’evento del 21 maggio 2026 vengono estesi i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, mentre al 31 dicembre 2027 è prorogata l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei sgomberati per gli eventi sismici pregressi. A Bacoli e Pozzuoli arrivano 1 milione nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027 per il ripristino dei servizi pubblici e la funzionalità delle infrastrutture strategiche.

    Sae ai Comuni, le obiezioni di architetti, ingegneri e geometri

    Il trasferimento a titolo gratuito ai Comuni delle Soluzioni abitative di emergenza e delle strutture temporanee nate dopo i terremoti del Centro Italia ha sollevato riserve da parte dei Consigli nazionali di architetti e ingegneri e del Collegio nazionale dei geometri, auditi presso le commissioni Bilancio e Ambiente della Camera. Nella memoria depositata in occasione dell’audizione i Consigli osservano:

    «Molte delle Sae sorgono su terreni privati occupati in via d’urgenza nel 2016 per le quali verosimilmente ad oggi, non è stato concluso il formale decreto di esproprio. I tecnici incaricati non possono redigere tipi di frazionamento Pregeo o schede Docfa intestate all’Ente senza certezza dei confini e titolo di proprietà perfezionato o specifico mandato abilitativo della proprietà».

    Appare inoltre fuori portata, nei piccoli enti con organici ridottissimi, il termine di sei mesi assegnato ai Comuni per l’aggiornamento catastale e i rilievi plano-volumetrici dei complessi di prefabbricati. Sulla manutenzione la valutazione è severa: manufatti nati per fronteggiare l’emergenza non assicurano a lungo termine i requisiti prestazionali energetici e sismici richiesti a un insediamento stabile, e i Comuni non possono accollarsene da soli la gestione. La proposta congiunta è subordinare l’accatastamento a un provvedimento formale del Capo del dipartimento della Protezione civile, da adottare entro 60 giorni, che individui le strutture da cedere e autorizzi i Comuni a intervenire in surroga catastale anche sulle aree occupate non ancora liquidate.

    Elenco speciale della ricostruzione, cancellazione per carenze professionali

    Un nuovo comma aggiunto all’articolo 34 del Dl 189 del 2016 affida al commissario straordinario il potere di cancellare dall’elenco speciale i professionisti che nell’esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o di altre prestazioni tecniche abbiano dimostrato carenze significative o persistenti. La cancellazione diventa concreta quando le carenze emerse in un incarico abbiano causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio e fine lavori oppure una condanna al risarcimento del danno o sanzioni comparabili, riconducibili a inadempienze particolarmente gravi o reiterate al punto da indicare una persistente inadempienza professionale.

    Sarà un’ordinanza del commissario a definire i criteri per individuare carenze e gravi inadempimenti. Un provvedimento analogo riguarda le imprese da depennare dall’Anagrafe in caso di gravi inadempienze nei lavori di riparazione o ricostruzione, pubblica o privata.

    Ischia, sicurezza nei cantieri e monitoraggio della manodopera

    Le possibilità del commissario straordinario di adottare misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri valgono ora anche per la ricostruzione post terremoto 2017 e post alluvione 2022 ad Ischia. Tra gli strumenti previsti, il monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese, oltre alla comunicazione e allo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro.

    Centro Italia, progettazione finanziata subito e gestione prorogata al 2029

    Per assicurare la prosecuzione della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, gli stanziamenti crescono di 60 milioni annui dal 2027 al 2051. In deroga alle regole di programmazione dei lavori, cioè all’obbligo di predisporre il programma triennale e l’elenco annuale, il commissario straordinario può disporre l’immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi individuati con criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La stessa disposizione si applica alle operazioni di ricostruzione di Marche e Umbria dopo i sismi del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

    La gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2029, con 59 milioni annui dal 2027 al 2029, e il decreto disciplina il passaggio al commissario delle attività e funzioni di protezione civile non suscettibili di rientro in ordinario, in vista della scadenza dello stato di emergenza. È individuato il primo cratere degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, in favore del quale sono previste la stabilizzazione del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione e agevolazioni fiscali per gli anni d’imposta 2027 e 2028, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuna annualità. Le strutture d’emergenza realizzate a seguito del sisma del 2016 passano infine in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nei cui territori sono ubicate.

    Al Senato resta l’ultimo passaggio: entro il 6 ottobre il decreto dovrà essere convertito e, con ogni probabilità, giungerà all’approvazione finale senza modifiche rispetto alla versione uscita dalla Camera.

  • La Scia non può sanare la demoliricostruzione con ampliamento: cosa dice la legge

    Quando la scia presentata in sanatoria descrive un fabbricato che non coincide più con quello autorizzato decenni prima, la questione esce dalla mera procedura amministrativa e tocca il nodo tecnico della continuità tra progetto assentito e opera effettivamente realizzata. È quanto accaduto in un caso recentemente discusso, in cui un manufatto nato come autorizzazione in deroga negli anni ’70 ha attraversato modifiche e ampliamenti susseguitisi nel tempo, fino a rendere ambiguо il suo stesso inquadramento edilizio.

    Scia in sanatoria presentata dal proprietario

    Il proprietario del fabbricato ha depositato una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria con l’obiettivo dichiarato di regolarizzare l’immobile nella sua configurazione attuale. Una scelta procedurale diffusa quando si vogliono sanare abusi su edifici che hanno subito trasformazioni progressive, ma che presuppone un presupposto essenziale: che l’opera da sottoporre al regime della scia sia riconducibile a un titolo edilizio preesistente o rientri tra le ipotesi in cui la sanatoria è ammessa.

    Il riscontro dell’amministrazione comunale

    Il Comune ha archiviato la scia con una motivazione precisa. Il manufatto descritto nella segnalazione, secondo la verifica amministrativa, non corrisponde alla struttura precaria per la quale era stato rilasciato il titolo originario negli anni ’70. In presenza di questa dissonanza, l’amministrazione ha qualificato l’edificio come nuova costruzione, con conseguenze rilevanti sul piano della disciplina applicabile: una nuova costruzione, infatti, non può essere assentita attraverso la scia in sanatoria quando le condizioni per la regolarizzazione non sussistono.

    La struttura portante dell’originario manufatto

    Elemento centrale dell’accertamento è stata la comparazione tra l’originaria struttura precaria, di cui è stata verificata la struttura portante, e il fabbricato attualmente esistente. La discordanza accertata tra le due configurazioni ha determinato la conclusione amministrativa. Per i tecnici che seguono pratiche di sanatoria, il caso conferma l’attenzione da dedicare alla documentazione storica dell’edificio: titolo originario, elaborati, varianti e ampliamenti successivi vanno ricostruiti con precisione prima di scegliere il regime procedurale di presentazione dell’istanza.

    Se l’opera non è più quella autorizzata, cambia la natura dell’abuso e con essa lo strumento di regolarizzazione utilizzabile.

    Implicazioni operative per i professionisti

    • Verificare la corrispondenza tra elaborati del titolo originario e stato di fatto prima di predisporre una scia in sanatoria.
    • Ricostruire la sequenza delle trasformazioni subite dal manufatto, distinguendo manutenzione, modifiche e ampliamenti.
    • Valutare se la dissonanza rispetto al progetto assentito configurhi una nuova costruzione, con un regime sanatorio radicalmente diverso.
    • Documentare lo stato dei luoghi con rilievi aggiornati, utile anche in sede di eventuali contenziosi.

    La decisione del Comune, comunque si evolva il seguito della pratica, segnala un orientamento amministrativo attento alla sostanza tecnica dei fabbricati e non alla sola formale presentazione dell’istanza.

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  • Pergotenda bioclimatica su ruote: regole edilizia libera e permessi

    Una pergotenda bioclimatica di 13 mq, realizzata su un’area pertinenziale di un immobile residenziale, è al centro di un’ordinanza di demolizione emessa da un comune della Campania ai sensi dell’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia. Il proprietario del manufatto si trova ora davanti a un provvedimento repressivo che elimina ogni margine di sanatoria, con conseguenze dirette sull’intero investimento sostenuto per l’opera.

    ## Le caratteristiche del manuftato contestato

    La struttura oggetto del provvedimento non è una tipologia convenzionale di copertura da giardino. Il comune la descrive come una pergotenda bioclimatica poggiata su ruote, con intelaiatura metallica verticale ed orizzontale e copertura in tessuto retrattile, aperta su tutti i lati. Un insieme di elementi che, sul piano tecnico, dovrebbe collocarla tra i manufatti leggeri e reversibili: nessuna fondazione tradizionale, apertura perimetrale totale, possibilità di spostamento e un involucro superiore non rigido.

    Proprio la presenza delle ruote e del tessuto retrattile è il punto che rende la vicenda rilevante per i professionisti del settore. Nel dibattito sulla classificazione edilizia delle opere, i manufatti dotati di mobilità intrinseca vengono spesso presentati in sede autorizzativa come strutture amovibili o temporanee, esentate da titolo abilitativo. L’ordinanza in questione esprime una valutazione opposta: per l’amministrazione comunale il manufatto è stato realizzato abusivamente, in quanto in contrasto con la disciplina edilizia di riferimento.

    ## L’articolo 31 del Testo unico edilizia

    La scelta del fondamento giuridico non è secondaria. L’articolo 31 del DPR 380/2001 prevede la demolizione dei lavori eseguiti senza il permesso di costruire o in violazione di esso, quando la violazione non sia eliminabile attraverso la sanatoria di cui all’articolo 36. Si tratta della forma più severa di repressione dell’abusivismo edilizio: il provvedimento è immediatamente esecutivo e non lascia spazio a interventi di adeguamento o conformazione dell’opera.

    Per il proprietario, quindi, non è in discussione un contributo concessorio o un titolo a posteriori, ma la sopravvivenza stessa del manufatto. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo confermato che le opere eseguite in assenza di titolo, anche se tecnicamente leggeri e potenzialmente reversibili, possono essere assoggettate a demolizione quando l’amministrazione ne contesti la liceità urbanistica.

    ## Rilevanza per progettisti e committenti

    Il caso offre spunti concreti per chi opera nella progettazione di opere leggere su aree private. La qualificazione di un manufatto come opera amovibile non dipende soltanto dalle sue caratteristiche costruttive, ma dalla disciplina urbanistica comunale applicabile e dalla coerenza tra quanto dichiarato in fase di presentazione e la natura effettiva dell’opera. Strutture aperte su tutti i lati, prive di fondazioni ancorate al terreno e dotate di sistema di copertura retrattile possono legittimamente essere considerate mobili, ma il giudizio finale resta di competenza dell’amministrazione che verifica la conformità al piano regolatore.

    Il rischio operativo per i progettisti è chiaro: la semplice adozione di soluzioni tecniche che suggeriscono reversibilità non costituisce, da sola, titolo edilizio. La verifica preliminare della normativa comunale sull’ammissibilità delle strutture leggere in area pertinenziale, prima della definizione del dettaglio costruttivo, resta il passaggio che separa un intervento lectito da una contestazione con esito demolitorio.

    ## Il nodo della pertinenziale

    L’area pertinenziale aggiunge un ulteriore livello di attenzione. Le pertinenze degli edifici seguono in linea generale lo stesso regime urbanistico del bene principale, e la realizzazione di manufatti su queste aree è soggetta ai limiti di distacco, copertura e destinazione previsti dagli strumenti urbanistici locali. Un’area pertinenziale non equivale a una zona libera da vincoli: l’ordinanza campana conferma che anche un manufatto di 13 mq, di volume contenuto, può essere sottoposto a procedimento repressivo quando l’amministrazione ne accerti il contrasto con la disciplina vigente.

    Per il settore delle strutture leggere e delle coperture bioclimatiche, il messaggio che emerge dalla vicenda è netto. La dimensione ridotta, la mobilità e la permeabilità del manufatto non sono elementi che assicurano per sé l’esenzione dal titolo edilizio: la valutazione resta vincolata al quadro normativo comunale, e chi progetta opera, in questo ambito, con un margine di incertezza che merita verifica prima che la struttura venga installata.

  • Da struttura precaria a stabile: quando il nuovo manufatto richiede il permesso di costruire

    Per sostituire, su un terreno privato, una struttura precaria con una struttura in cemento non è sufficiente la comunicazione edilizia: occorre il permesso di costruire. È la conclusione del Tar del Piemonte con la sentenza n. 180/2026, con cui il giudice ha respinto l’istanza avverso il provvedimento del Comune di Verbania che aveva espresso un diniego di sanatoria in relazione a una SCIA.

    Con il rigetto del ricorso, il giudice amministrativo ha confermato l’impostazione dell’amministrazione: la sostituzione di questo tipo non rientra nel regime della comunicazione e richiede il permesso di costruire.

    Il diniego comunale e l’esito del ricorso

    La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Comune di Verbania ha espresso un diniego di sanatoria in relazione a una SCIA. Contro tale atto è stata proposta impugnazione davanti al Tar del Piemonte, che con la sentenza n. 180/2026 ha respinto l’istanza. Il provvedimento comunale resta così confermato nel caso concreto.

    La sanatoria, dunque, non è stata concessa attraverso lo strumento della SCIA: secondo la decisione, per l’intervento in questione serve il permesso di costruire.

    Il principio: la comunicazione non basta

    Il nodo della pronuncia riguarda la qualificazione dell’intervento. Per sostituire una struttura precaria con una struttura in cemento su un terreno privato, la comunicazione non è lo strumento idoneo: occorre il permesso di costruire. Due elementi risultano fissati dalla decisione:

    • il regime della comunicazione non consente di assolvere un intervento di questa natura;
    • il carattere privato del terreno su cui insiste l’opera non esclude l’obbligo del permesso di costruire.

    La pronuncia si colloca quindi sul tema della scelta del titolo edilizio: dove l’intervento richiede il permesso di costruire, la presentazione di una SCIA non consente la regolarizzazione dei lavori.

    Sintesi della pronuncia

    Elemento Contenuto
    Giudice Tar del Piemonte
    Pronuncia Sentenza n. 180/2026
    Amministrazione Comune di Verbania
    Provvedimento impugnato Diniego di sanatoria in relazione a una SCIA
    Esito Ricorso respinto
    Principio La sostituzione di una struttura precaria con una struttura in cemento su terreno privato richiede il permesso di costruire, non la comunicazione

    Rilevanza pratica per il professionista

    • La qualificazione del titolo edilizio va compiuta prima della presentazione dell’atto: per la sostituzione di una struttura precaria con una struttura in cemento il riferimento è il permesso di costruire.
    • Una SCIA utilizzata per chiedere la sanatoria di un intervento di questa natura può ricevere un diniego, come avvenuto nel caso di Verbania.
    • La verifica preventiva della natura dell’intervento consente di indirizzare subito il procedimento verso il titolo corretto, evitando il rischio di un diniego di sanatoria.
    • Il ricorso avverso il diniego non ha garantito l’esito favorevole all’interessato: il Tar ha respinto l’impugnazione.

    Nel caso deciso dal Tar del Piemonte, il diniego di sanatoria opposto dal Comune di Verbania in relazione alla SCIA resta quindi fermo dopo il rigetto del ricorso.

  • Laurea in Ingegneria abilitante: accesso diretto all’Albo professionale

    Una prova svolta all’interno del percorso di laurea potrà bastare, da sola, all’esercizio della professione di ingegnere. È l’impostazione del regolamento sull’abilitazione in arrivo, il cui percorso approvativo è ormai prossimo alla conclusione.

    La laurea in ingegneria assume valore abilitante

    Il disegno è lineare, le conseguenze meno. L’abilitazione confluisce nel percorso accademico: una verifica prevista all’interno della laurea prenderà il posto dell’esame di Stato e, una volta superata, consentirà di esercitare senza alcun passaggio successivo. Titolo di studio e condizione di professionista non saranno più due momenti distinti, scanditi da un esame esterno al sistema formativo: l’abilitazione diventa parte integrante del titolo accademico.

    Il passaggio ridefinisce il confine tra università e professione, fino a oggi attraversato da una prova conclusiva separata dal percorso di studi.

    Il tavolo tecnico presso il ministero dell’Università

    Sul piano procedurale, la definizione del testo è seguita nel tavolo tecnico riunito presso il ministero dell’Università. Manca ormai l’ultimo tratto del cammino che porterà all’adozione formale: una volta approvato, il regolamento introdurrà la nuova disciplina e sarà chiamato a fissare le modalità concrete della verifica abilitante.

    La discussione al 70esimo Congresso nazionale degli ingegneri

    Il tema è stato portato davanti alla categoria nel corso del 70esimo Congresso nazionale degli ingegneri, in corso a Trieste. La novità è stata oggetto di discussione pubblica nel contesto congressuale, in coincidenza con la fase finale del procedimento di approvazione.

    Con l’adozione del regolamento, la soglia che separa gli studi dall’esercizio della professione si sposterà dentro l’università: a fare da filtro non sarà più un esame separato, ma una prova della laurea.

  • Violazione delle distanze legali: quando la responsabilità ricade sul direttore dei lavori

    Undici metri di distanza previsti dalla norma, nove metri e settantaquattro centimetri misurati in cantiere. La differenza, appena 26 centimetri, è bastata per mettere in discussione l’intera responsabilità professionale di un ingegnere direttore dei lavori e per fissare un principio utile a chiunque progetti in area edificata: ai fini del computo delle distanze tra fabbricati, pilastri e porticati contano come elementi costruttivi a tutti gli effetti.

    A chiudere la vicenda, durata tre gradi di giudizio, è la Cassazione con la sentenza n. 22545 del 2026, che condanna il professionista al pagamento di circa 23.500 euro oltre alle spese processuali già liquidate nei gradi precedenti.

    Il contenzioso: difformità riscontrate in sopralluogo

    La vicenda nasce da un nuovo edificio realizzato su un lotto inedificato, con un ingegnere nel doppio ruolo di progettista e direttore dei lavori. Durante un sopralluogo, i tecnici dell’ufficio comunale rilevano difformità rispetto al progetto approvato e una violazione delle distanze prescritte dal Dm 1444 del 1968 tra il nuovo fabbricato e quello confinante.

    Per riportare l’edificio in regola, la società committente e costruttrice deve demolire una porzione di struttura arretrando alcuni pilastri. Completati i lavori di ripristino e le pratiche amministrative di sanatoria, la società rivolge all’ingegnere una domanda di risarcimento, chiedendo il rimborso dei costi dei lavori di adeguamento delle distanze e delle spese sostenute per le procedure in sanatoria.

    I motivi del ricorso e la posizione difensiva del professionista

    Il tribunale accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria e l’ingegnere porta la causa in appello, sollevando una serie di doglianze. Sul piano tecnico contesta l’applicabilità dell’articolo 9 del Dm 1444/1968, sostenendo che la distanza effettiva non fosse inferiore a quella di legge e che le misurazioni fossero state eseguite in modo scorretto. Sul piano della responsabilità, l’appellante dichiara di essersi dimesso dall’incarico e di non aver ricevuto mandato per il tracciamento dei fabbricati, escludendo così la propria rilevanza nelle violazioni edilizie contestate.

    La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado. All’ingegnere non resta che il ricorso in Cassazione, dove insiste su due profili: l’assenza di prova del mancato rispetto della distanza di 10 metri tra il pilastro del portico esistente al piano terra dell’edificio di proprietà e la parete perimetrale dell’edificio in costruzione, mai verbalizzata formalmente in giudizio, e l’incertezza sul metodo di misura adottato dai tecnici comunali, che poteva essere radiale oppure lineare.

    Pilastri e porticati contano ai fini delle distanze

    I giudici di legittimità respingono entrambi i rilievi e fermano un principio interpretativo che merita attenzione da parte dei progettisti. L’articolo 9 del Dm 1444/1968 impone per gli edifici di nuova costruzione una distanza minima di 10 metri tra le pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti. Ai fini del calcolo, la Corte conferma che vanno inclusi anche i pilastri e i porticati, qualificati come elementi costruttivi in grado di generare intercapedini pregiudizievoli per l’igiene e la salubrità.

    «L’interpretazione offerta dalla Corte di merito è conforme all’orientamento di legittimità che considera rilevanti, ai fini del computo delle distanze, tutti gli elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali, quali balconi e terrazze, destinati ad ampliare la consistenza del fabbricato. A tal fine, è sufficiente che anche un solo segmento della parete, comprensivo del colonnato, risulti posto a distanza inferiore ai dieci metri per determinare la violazione della norma.»

    Un punto, quest’ultimo, dalle conseguenze operative concrete: non serve che l’intera facciata sia fuori norma, basta un singolo segmento di parete, colonnato compreso, posto a meno di 10 metri perché la violazione sussista.

    Il valore probatorio del verbale di accertamento

    Sul piano processuale, la Cassazione richiama la giurisprudenza consolidata sul verbale di accertamento dell’illecito edilizio, che fa «piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti», secondo il riferimento a Cass. 25811/2013. La misura tra il pilastro del fabbricato oggetto della lite e la parete del fabbricato confinante, pari a 9,74 metri, va quindi considerata incontestabile.

    Sul merito, la Corte rileva che la decisione d’appello poggia su un ampio compendio probatorio, composto dalla documentazione amministrativa e dalle risultanze della Ctu. Il ricorso viene respinto e il direttore dei lavori è condannato alle spese processuali e alla somma di circa 23.500 euro già imputatagli nei gradi precedenti.

    Le implicazioni per progettisti e direttori dei lavori

    La pronuncia suggerisce prudenza in fase di progettazione di volumi con elementi aggettanti o strutture a colonnato in prossimità di confini edilizi. Il riferimento per il calcolo della distanza non si ferma alla parete finestrata, ma si estende a qualunque componente costruttivo stabile: balconi, terrazze, pilastri, porticati. È sufficiente un solo punto della facciata fuori norma, anche solo di pochi decimetri, per esporre committente e professionista a demolizioni parziali, pratiche di sanatoria e azioni risarcitorie.

    Per chi opera come direttore dei lavori, la sentenza conferma inoltre la portata del verbale tecnico redatto dal pubblico ufficiale, di difficile contestazione processuale, e il peso della documentazione amministrativa e della consulenza tecnica nella ricostruzione dei fatti. Una ragione in più per verificare le distanze di progetto in fase di tracciamento in cantiere, prima che la struttura sia realizzata.