Una pompa da piscina di potenza standard può sviluppare, in caso di ostruzione di una presa di aspirazione, una forza superiore ai 200-250 kg. Un valore che rende impossibile il distacco autonomo di un adulto, a maggior ragione di un bambino. È la magnitudine del problema che il 23 luglio 2026 l’Aula della Camera ha deciso di affrontare con un emendamento al decreto Sport, approvato con 244 voti favorevoli e un sostegno trasversale tra maggioranza e opposizione: la norma impone alle piscine pubbliche, private aperte al pubblico e a uso collettivo standard di sicurezza sui sistemi di ricircolo e sulle prese di aspirazione tali da impedire l’effetto ventosa, e punisce il mancato adeguamento con la chiusura immediata dell’impianto fino alla messa a norma. Un fondo da 4,7 milioni di euro per l’anno 2026 finanzia l’adeguamento delle piscine pubbliche. Il decreto-legge è tuttora in fase di conversione: l’efficacia definitiva è subordinata al passaggio al Senato e alla pubblicazione della legge di conversione.
La fisica dell’effetto ventosa e le cinque modalità di intrappolamento
Il rischio non risiede nel bocchettone come componente, ma nella depressione generata dalla pompa quando la superficie di aspirazione viene coperta, anche parzialmente, da un corpo. L’intera potenza si concentra su un’area ridotta e la forza risultante supera la capacità di reazione muscolare. La letteratura tecnica distingue cinque modalità di intrappolamento, ciascuna con una contromisura impiantistica dedicata: del corpo, quando il busto copre l’intero scarico; dei capelli, quando la chioma si annoda nella griglia; degli arti, quando braccia o gambe entrano in un condotto privo di protezione; meccanico, con gioielli e costumi impigliati nella struttura; e infine l’eviscerazione, il più grave, quando l’aspirazione si applica direttamente ai tessuti molli.
Sull’intera disciplina di settore pesa un’unica soglia numerica: la velocità dell’acqua attraverso la griglia di aspirazione non deve superare 0,5 m/s. Oltre tale valore, la forza di attrazione non è più considerata sicura per il corpo umano.
Due piani normativi da tenere separati
La confusione che circola sulla materia nasce spesso dall’abitudine a trattare la “normativa piscine” come un corpo unico. Il quadro reale è duplice.
Il primo piano è igienico-sanitario e gestionale, e poggia sull’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, sviluppato dall’Accordo interregionale del 16 dicembre 2004. Questi atti definiscono la classificazione delle piscine, le figure professionali responsabili, i controlli esterni delle autorità sanitarie territoriali e il principio dell’autocontrollo a carico del gestore. Il loro punto debole è il recepimento disomogeneo da Regione a Regione, spesso tramite delibere di Giunta anziché leggi regionali organiche. A colmare questo vuoto di rango primario è in esame il disegno di legge quadro sulla sicurezza nelle piscine, che introdurrebbe tra l’altro un sistema di sanzioni amministrative uniformi a carico del gestore inadempiente.
Il secondo piano è tecnico-impiantistico. Per le piscine a uso pubblico o collettivo i riferimenti sono la UNI EN 13451-1 per i requisiti generali di sicurezza e i metodi di prova, e la UNI EN 13451-3 per i requisiti complementari specifici dei componenti di aspirazione e scarico, la norma anti-intrappolamento di settore. Le piscine a uso domestico seguono invece la UNI EN 16713-2 sui sistemi di circolazione e la UNI EN 16582 sui requisiti generali, mentre la UNI 10637 riguarda gli impianti di circolazione, filtrazione e disinfezione. La certificazione di conformità dell’installazione si produce ai sensi del D.M. 37/2008.
Un dettaglio che separa i progettisti aggiornati da chi lavora su documenti superati: la revisione 2022 della UNI EN 13451-3 ha eliminato il riferimento alle dimensioni del pozzetto sottostante la griglia e ha soppresso la possibilità di calcolare la velocità dalla superficie di apertura. Resta un solo metodo ammesso, la misura sperimentale con anemometro da acqua. Chi dichiara conformità sulla base del solo calcolo geometrico sta facendo riferimento a una versione abrogata della norma.
Una gerarchia di protezione, non un menu di opzioni equivalenti
I dispositivi di sicurezza non sono intercambiabili: si ordinano per robustezza intrinseca. In cima sta il sistema a sfioro con vasca di compenso, obbligatorio nelle piscine pubbliche: una canaletta perimetrale raccoglie l’acqua superficiale e la convoglia a un serbatoio di accumulo, da cui la pompa preleva per il ricircolo. L’effetto non è una mitigazione, ma l’eliminazione alla radice del rischio, perché la pompa non aspira mai direttamente dal fondo in presenza di bagnanti.
Dove l’aspirazione diretta dal fondo resta necessaria, il primo presidio è la ridondanza. Nelle piscine collettive è vietato un unico scarico di fondo: ogni pompa deve essere collegata ad almeno due bocchettoni distanziati, così che un singolo corpo non possa coprirli contemporaneamente. Se uno viene ostruito, l’acqua continua a fluire dall’altro e il vuoto pericoloso non si genera.
Le griglie conformi sono componenti certificati e non semplici coperture. La geometria deve essere bombata, per impedire l’otturazione totale della superficie; le aperture non possono superare 8 mm, per escludere l’intrappolamento delle dita; l’aspirazione deve essere prevalentemente periferica. Il componente deve superare i test di resistenza ai carichi verticali e di intrappolamento dei capelli previsti dalla UNI EN 13451-3. È il punto che più spesso cede sul campo: negli episodi di cronaca recenti la griglia era rotta o staccata, degradata dall’azione combinata di cloro e raggi ultravioletti.
I sistemi SVRS (Safety Vacuum Release System) aggiungono un presidio attivo: rilevano un aumento anomalo del vuoto e, in pochi millisecondi, aprono una valvola d’aria o arrestano la pompa. Hanno un limite noto: possono essere influenzati dal controlavaggio del filtro e dalle fasi di pulizia, e alcuni dispositivi più recenti dichiarano espressamente l’indipendenza da questi effetti. Essendo un sistema attivo, soggetto a guasto, non sostituisce la protezione passiva dello sfioro o del doppio scarico, ma la integra. Le pompe a velocità variabile riducono portata e forza di aspirazione nelle fasi di normale balneazione, con un beneficio che si somma a quello energetico. Nessun dispositivo, però, esonera dal protocollo operativo di base: non scaricare mai la vasca in presenza di bagnanti, con avvertenza che deve comparire nel manuale consegnato al gestore.
Componente certificato non significa impianto conforme
Qui sta il nodo che separa un impianto davvero sicuro da uno apparentemente tale. La conformità richiede una progettazione impiantistica vera e propria: dimensionamento delle tubazioni in relazione alla portata, scelta del numero e della dimensione delle prese di aspirazione in funzione della geometria della vasca, verifica della velocità sulla griglia nelle condizioni reali di esercizio, non soltanto su carta.
Sul piano della responsabilità la distinzione è netta. La dichiarazione di conformità dell’installazione eseguita spetta all’installatore, ma il gestore resta titolare dell’autocontrollo previsto dagli accordi Stato-Regioni e risponde civilmente, e nei casi più gravi penalmente, di incidenti riconducibili a un impianto non conforme, indipendentemente dalla certificazione dei singoli componenti. Un dispositivo certificato installato su un impianto sottodimensionato, o su una configurazione a scarico singolo dove servirebbe il doppio scarico, produce un falso senso di sicurezza che si ritorce contro chi gestisce la struttura.
Il regime cambia anche in funzione dell’uso: per la piscina a uso domestico resta ammessa, con le dovute cautele progettuali, una sola presa di aspirazione, ipotesi esclusa dalla norma nelle piscine collettive. Hotel, agriturismi, stabilimenti balneari e campeggi operano quindi in un regime più stringente, dove una verifica tecnica indipendente dell’impianto esistente ha valore decisivo.
L’emendamento al decreto Sport: prescrive un risultato, non il metodo
La formula adottata dal legislatore, “standard tali da impedire l’effetto ventosa”, indica un obiettivo senza specificare i parametri per raggiungerlo e verificarlo, né l’autorità competente al controllo. Il rilievo, sollevato nel dibattito d’Aula, ha fondamento tecnico: si prescrive un sistema di messa in sicurezza senza dire quale.
Il vuoto però non lascia i gestori senza riferimenti, li rimanda alle norme tecniche già codificate: velocità sulla griglia non superiore a 0,5 m/s misurata sperimentalmente con anemometro da acqua secondo la revisione 2022 della UNI EN 13451-3; divieto di scarico di fondo singolo con obbligo di almeno due bocchettoni distanziati per ogni pompa; griglie a geometria bombata con aperture non superiori a 8 mm e aspirazione prevalentemente periferica; priorità, dove tecnicamente possibile, al sistema a sfioro con vasca di compenso. Chi cerca oggi un adempimento amministrativo sta guardando nel posto sbagliato: serve una verifica impiantistica, documentata con relazione tecnica, perché la sanzione prevista è la chiusura immediata.
Due precisazioni doverose. L’obbligo della cuffia da nuoto per i minori di sedici anni, presente nelle bozze circolate in mattinata, è stato ritirato prima del voto e non fa parte del testo approvato. E l’emendamento corre su un binario distinto rispetto al disegno di legge quadro sulla sicurezza delle piscine (A.C. 2576), assegnato alla Commissione competente della Camera dal 28 ottobre 2025 e tuttora in esame, consultabile sul sito della Camera dei deputati, che introduce piani di autocontrollo obbligatori e un quadro unitario su classificazione, requisiti di sicurezza e gestione degli impianti.
A spiegare l’urgenza del provvedimento concorre il dato dell’Istituto Superiore di Sanità: trentasette decessi in piscina tra il 2024 e il 2025, oltre la metà riguardanti persone con meno di quattordici anni.
Il fondo da 4,7 milioni e la finestra per gli enti pubblici
Il fondo istituito per il 2026 finanzia l’adeguamento delle piscine pubbliche e apre una finestra operativa per Comuni, società partecipate e gestori di impianti sportivi comunali. Fondi di questa natura si assegnano, di norma, su base di progetto: le amministrazioni che arriveranno con una diagnosi impiantistica già redatta e un quadro economico definito saranno in posizione migliore rispetto a chi comincierà a valutare la propria situazione dopo la pubblicazione del decreto attuativo. Avviare da subito la verifica tecnica dei propri impianti, indipendentemente dai tempi del provvedimento, è la scelta consigliabile.
Il messaggio per chi gestisce una piscina a uso collettivo resta quello che la normativa tecnica codifica da anni: la scheda del produttore certifica il componente, non l’impianto. La domanda cui rispondere documentatamente è se la configurazione complessiva, tubazioni, numero di punti di scarico e condizioni reali di esercizio, rispetti la soglia di velocità e i requisiti di ridondanza previsti. Senza una risposta documentata, la certificazione dei singoli componenti non protegge. L’emendamento al decreto Sport, intervento d’urgenza destinato presumibilmente a essere assorbito in forma più organica dalla disciplina di rango primario, seguirà il suo iter con aggiornamenti a seguire.
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