Categoria: Urbanistica, titoli abilitativi e catasto

Piani urbanistici, permessi di costruire, SCIA, CILA, sanatorie, condoni edilizi, conformità urbanistica e variazioni catastali.

  • Pergotenda: edilizia libera o titolo abilitativo?

    Che caratteristiche deve avere una pergotenda per rientrare nell’edilizia libera? La risposta, per i professionisti, non è scontata: la definizione di pergotenda non figura né nel glossario dell’edilizia libera del 2018 né nel regolamento edilizio tipo-nazionale, e la differenza con la tettoia, in alcuni casi, si fa molto sottile. Il confine tra opere esentate da titolo abilitativo e opere sottoponibili a permesso di costruire è stato tracciato dalla giurisprudenza, che non ha sempre offerto indicazioni univoche. Nelle pronunce più recenti, però, si possono individuare orientamenti consolidati, poi assorbiti dal “salva casa”, utili a rispondere correttamente alle richieste dei committenti.

    La pergotenda secondo la giurisprudenza

    Per i giudici amministrativi, la pergotenda è tale se consiste in tende o coperture leggere e retrattili. In termini operativi: l’opera principale deve essere costituita dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve svolgere una funzione meramente accessoria e servente, necessaria al sostegno e all’estensione della tenda.

    Ne discendono requisiti concreti:

    • la struttura di sostegno deve essere priva di autonoma rilevanza edilizia;
    • il sostegno della tenda deve consistere in elementi leggeri di sezione esigua;
    • l’opera deve mantenere la destinazione esterna dello spazio, senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5828/2025.

    Tipicamente, la struttura di una pergotenda è leggera e diretta a soddisfare esigenze funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, come terrazzi e giardini, essendo essenzialmente finalizzata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

    Sul tema dell’infissione stabile al suolo le sentenze non sono concordi: non tutte le pronunce danno rilievo a questo aspetto, che leggendo le ultime decisioni sembrerebbe superato con il “salva casa”.

    Cosa ha previsto il “salva casa”

    Il Dl 69/2024 ha modificato l’art. 6 del Tu n. 380 del 2001, inserendo al comma 1 la lettera b-ter), che include fra gli interventi di edilizia libera:

    «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera»

    La norma precisa inoltre che «In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».

    La norma traduce in diritto le acquisizioni più recenti della giurisprudenza prevalente e, nel definire il perimetro degli interventi di edilizia libera, sembra non ritenere rilevante il fatto che le pergole siano più o meno stabilmente infisse al suolo.

    Quando occorre il permesso di costruire

    Le pergotende non necessitano di permesso di costruire quando sono realmente tali, non realizzano uno spazio chiuso stabile e non costituiscono nuove volumetrie edificabili (Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2026, n. 1256).

    Il criterio si capovolge quando l’opera cambia natura: anche se composta da elementi singolarmente “leggeri”, la pergotenda realizza uno spazio di nuova costruzione, che richiede il permesso di costruire, se dà vita a uno spazio chiuso e stabile, idoneo a creare nuovo volume e a mutare la destinazione d’uso dell’area esterna (Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5828; Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9470; Cons. Stato, sez. V, n. 4234/2026).

    Un passaggio rilevante riguarda i teli retrattili: la pergotenda chiusa da teli retrattili non costituisce ampliamento edilizio e non richiede il permesso di costruire (Consiglio di Stato, sentenza 7039 del 23 settembre 2026). Secondo i giudici, l’effettiva e rapida amovibilità delle opere costituisce indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria, e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio.

    I requisiti confermati dalla Cassazione

    La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la pergotenda costituisce un intervento rientrante nell’attività edilizia libera quando la funzione principale dell’opera è svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, che assume carattere meramente accessorio.

    Un altro requisito è quello delle caratteristiche tecnico-costruttive e del profilo estetico: l’opera deve ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza 29638 del 2025). La stessa sentenza, post “salva casa”, ritiene che le pergole, per rientrare nel novero dell’edilizia libera, debbano essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari. La Cassazione precisa inoltre che le pergole rientrano nell’edilizia libera anche se hanno strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

    In sintesi

    Per qualificare una pergotenda come intervento di edilizia libera, i parametri ricavabili dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente sono: funzione principale svolta dalla tenda e struttura di sostegno accessoria; assenza di uno spazio stabilmente chiuso, senza variazione di volumi e superfici; opera addossata o annessa all’immobile o all’unità immobiliare; caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico con impatto visivo e ingombro apparente ridotti al minimo e armonizzazione con le linee architettoniche preesistenti. Se questi confini vengono superati, con creazione di spazio chiuso e stabile o nuovo volume, l’opera esce dall’edilizia libera e richiede il permesso di costruire.

  • Permesso di costruire: il Consiglio di Stato sulla decadenza

    La decadenza del permesso di costruire non opera con il solo decorso del termine previsto per l’inizio o l’ultimazione dei lavori: occorre un provvedimento formale dell’Amministrazione, preceduto da istruttoria e contraddittorio con l’interessato. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 6348, pubblicata il 5 agosto 2026 (ricorso reg. n. 9917/2025), che annulla il diniego opposto dal Comune di Canosa di Puglia a un’istanza di permesso di costruire, fondata su una decadenza mai formalmente accertata.

    I fatti: la concessione cimiteriale e il diniego al permesso di costruire

    Nel 1991 il Comune di Canosa di Puglia aveva concesso a un privato un lotto cimiteriale in concessione novantanovennale, destinato all’inumazione o alla costruzione di un’edicola funeraria. Il disciplinare tecnico allegato al contratto, stipulato il 25 febbraio 1991, prevedeva:

    «Il concessionario entro tre anni dalla data del contratto deve realizzare l’edicola funeraria. In mancanza la concessione si intende automaticamente revocata con la restituzione al concessionario del 20% della somma pagata»

    Nel 1997 il concessionario presentava un progetto per l’edicola e otteneva parere favorevole del Comune, su conforme parere della Commissione edilizia (nota del 29 ottobre 1997), pur con il termine triennale ampiamente scaduto; il titolo edilizio non fu ritirato per sopraggiunti motivi familiari.

    Nel dicembre 2021 il concessionario presentava una nuova istanza di permesso di costruire (prot. n. 36320 del 6 dicembre 2021) per l’edicola funeraria nel cimitero comunale, Zona XXIV, lotto n. 3. Il Comune, con nota del 27 gennaio 2022 (prot. n. 3126) recante i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e con provvedimento del 24 ottobre 2024, respingeva l’istanza per intervenuta decadenza della concessione ex art. 7 del disciplinare. Il TAR Puglia, Sezione II, con sentenza n. 1176/2025 respingeva il ricorso, ritenuta automaticamente cessata l’efficacia della concessione.

    Decadenza e revoca: due istituti distinti

    Il Consiglio di Stato ritiene infondata la motivazione del diniego, fondata su presupposti giuridici erronei. Indipendentemente dal nomen iuris impiegato nel disciplinare, l’istituto in rilievo è la decadenza, non la revoca. La revoca, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, è il provvedimento con cui l’amministrazione elimina un proprio precedente atto legittimo per ragioni sopravvenute di interesse pubblico: richiede avvio del procedimento (art. 7 della stessa legge), partecipazione dell’interessato, istruttoria e motivazione adeguata, e produce effetti ex nunc.

    La decadenza non trova invece disciplina espressa nella legge generale sul procedimento amministrativo: la sua fonte è una specifica previsione di legge, il titolo concessorio o il regolamento che disciplina il rapporto. Consegue all’inadempimento di un obbligo, alla perdita di un requisito, al mancato esercizio del diritto entro un termine o alla violazione di condizioni essenziali del rapporto; è di regola un provvedimento vincolato, con effetti ex tunc.

    Il decorso del termine non basta

    Anche quando ha natura vincolata, la decadenza richiede accertamento dei fatti e dei presupposti, partecipazione dell’interessato e provvedimento espresso. L’atto è dichiarativo di un effetto previsto dalla legge o dal titolo concessorio e va adottato in contraddittorio con il privato, per assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

    Per il permesso di costruire la Sezione IV conferma il principio già affermato: l’effetto decadenziale per inerzia oltre il termine massimo per l’inizio dei lavori, pur discendente direttamente dalla legge, richiede un provvedimento comunale a effetti dichiarativi, per verificare che il termine sia effettivamente spirato e che non ricorrano cause di forza maggiore giustificanti sospensione o proroga (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2025, n. 4933; 30 ottobre 2024, n. 8672). La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori va accertata e dichiarata con provvedimento formale del competente organo comunale, previa istruttoria e contraddittorio; si tratta di un atto dichiarativo e vincolato e, in assenza, il titolo deve considerarsi vigente (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2024, n. 2963).

    L’Adunanza Plenaria n. 18/2020 definisce la decadenza come vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc o in alcuni casi ex nunc, di una posizione di vantaggio, distinta dall’autotutela per l’espressa previsione legislativa, per la tipologia del vizio e per il carattere vincolato del potere una volta accertati i presupposti. Restano salvi i casi eccezionali in cui l’effetto derivi direttamente dalla legge in termini assolutamente automatici e non residui alcun margine di accertamento.

    Prima della dichiarazione, l’istruttoria deve consentire di accertare:

    • l’effettiva scadenza del termine;
    • la corretta individuazione dei presupposti di legge;
    • l’eventuale esistenza di cause di sospensione;
    • la presenza di motivi di forza maggiore che possano giustificare una proroga dei termini.

    Nel caso concreto, un termine non perentorio

    La declaratoria si rivela particolarmente necessaria per tre elementi: il titolo concedeva l’area anche come campo di inumazione, senza alcun termine a riguardo; il parere favorevole del 1997 era stato espresso quando il termine triennale era ampiamente scaduto; il 20% del corrispettivo versato non risulta restituito, come previsto dal disciplinare. Il Collegio ne ricava che il termine triennale non aveva natura perentoria e che comunque occorreva un provvedimento espresso di decadenza, da adottarsi in contraddittorio con il privato.

    Silenzio assenso escluso

    L’appellante sosteneva in via principale che, in presenza del preavviso di rigetto, l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 imponeva la conclusione del procedimento nel termine complessivo di 100 giorni, con formazione del permesso per silenzio assenso e inefficacia del diniego ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990.

    Il Collegio esclude la formazione del titolo per silentium: essa presuppone che l’istanza fosse astrattamente procedibile ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione non ha espletato alcun esame della domanda, fermandosi all’erroneo presupposto di una decadenza mai accertata con atto formale: manca ogni accertamento sulla idoneità, strutturale e giuridica, dell’istanza. Richiamando la sentenza n. 1878 del 9 marzo 2026 della stessa Sezione, la inconfigurabilità strutturale e quella giuridica della domanda segnano i limiti insuperabili al silenzio assenso. Né l’accertamento può essere demandato al giudice, atteso che l’art. 34, comma 2, c.p.a. stabilisce: «In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati».

    Cosa comporta per i professionisti

    Il permesso di costruire mantiene la propria efficacia fino a quando l’Amministrazione competente non abbia formalmente accertato e dichiarato la decadenza mediante provvedimento espresso. La perdita di efficacia non è automatica: deve essere preceduta da attività istruttoria completa e da adeguato contraddittorio, a tutela dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione amministrativa. Il contraddittorio consente al titolare del titolo di rappresentare le circostanze che hanno impedito l’avvio o la conclusione dell’intervento nei tempi previsti.

    Per chi gestisce interventi edilizi restano centrali tre adempimenti: monitorare i termini di validità del titolo, documentare puntualmente le circostanze impeditive, richiedere tempestivamente le proroghe quando ne ricorrano i presupposti.

    Sul piano dispositivo, il Consiglio di Stato accoglie l’appello in relazione al secondo motivo di gravame, annulla i provvedimenti gravati facendo salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio, data la peculiarità della fattispecie.

  • Soppalco con scala fissa: permesso di costruire e normativa edilizia

    Nel contesto della riqualificazione del patrimonio edilizio e dell’ottimizzazione degli spazi interni, la realizzazione di soppalchi rappresenta una pratica diffusa. Tuttavia, la qualificazione urbanistico-edilizia di tali interventi è spesso oggetto di contenzioso, in particolare quando si configura un aumento di superficie utile attraverso un soppalco con scala fissa. Su questo tema, la sentenza n. 08135/2025 del TAR Campania ha offerto un chiarimento cruciale, delineando i confini tra interventi minori e ristrutturazione edilizia pesante.

    Implicazioni Normative per i Piani Intermedi: La Rilevanza della Scala Fissa

    La giurisprudenza amministrativa, con la recente pronuncia del TAR Campania, ribadisce un principio fondamentale per la disciplina degli interventi edilizi interni: la presenza di una scala fissa per l’accesso a un piano intermedio. Questo elemento, apparentemente secondario, assume un ruolo dirimente nella qualificazione di un soppalco, distinguendolo da un semplice volume tecnico o da un elemento d’arredo. Quando un piano elevato è reso stabilmente accessibile da una scala permanente, manifesta la chiara intenzione di una fruizione continuativa e organizzata dello spazio, configurando di fatto un incremento della superficie utile dell’unità immobiliare.

    Il Caso in Esame: Soppalchi Adibiti a “Sbarazzo” nel Centro Storico

    La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalle verifiche della Polizia Municipale in un appartamento situato nel centro storico di Napoli, area classificata come Zona A e soggetta a vincoli paesaggistico-ambientali. All’interno dell’immobile erano stati realizzati, senza alcun titolo abilitativo, due soppalchi interni. Ciascun manufatto presentava circa 7 metri quadrati di superficie calpestabile, era posizionato a circa 2,00 metri dal pavimento inferiore e a 1,75 metri dall’intradosso del solaio di copertura. I soppalchi erano rifiniti con pavimentazione in parquet e accessibili tramite scale in ferro stabilmente ancorate, complete di pedate in legno.

    A fronte dell’ordine di demolizione e ripristino emesso dal Comune, il proprietario ha presentato ricorso, sostenendo che le opere fossero destinate a mero “sbarazzo” o deposito occasionale, prive dei requisiti di abitabilità e realizzate con materiali leggeri a secco. Pertanto, secondo il ricorrente, l’intervento doveva rientrare nell’edilizia libera o, al massimo, richiedere una CILA.

    La Pronuncia del TAR Campania: Le Ragioni del Rigetto

    I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione comunale. La sentenza si fonda su consolidati principi giuridico-tecnici.

    Un primo punto cardine evidenziato dal TAR riguarda proprio l’accessibilità: la scala fissa costituisce un indicatore di stabilità. A differenza di soluzioni temporanee come scale a pioli, retrattili o amovibili, la scala permanente integrata nell’architettura trasforma la superficie superiore in un vero e proprio piano aggiuntivo, idoneo a una permanenza umana organizzata, anche se non necessariamente abitativa nel senso stretto.

    Il secondo aspetto fondamentale è l’aumento di superficie utile e il conseguente carico urbanistico. La creazione di nuovi metri quadrati calpestabili, resi agevolmente e stabilmente accessibili, incrementa la superficie utile dell’unità immobiliare. Ciò comporta un aggravio del carico urbanistico, inteso come potenziale aumento dell’intensità d’uso dell’immobile e del suo impatto sulla dotazione di servizi infrastrutturali e sugli standard urbanistici. Per tale ragione, ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), l’intervento si configura come ristrutturazione edilizia, richiedendo tassativamente il Permesso di Costruire o una SCIA alternativa al Permesso di Costruire.

    Infine, il TAR ha dichiarato l’irrilevanza della destinazione d’uso autocertificata. La dichiarazione del proprietario che il soppalco fosse adibito a semplice “deposito” non incide sulla sua reale natura edilizia. Elementi quali le finiture civili (pavimentazione in parquet) e la comodità d’accesso fornita dalla scala fissa smentiscono la precarietà dell’opera. Nemmeno l’impiego di giunzioni meccaniche o di elementi modulari in ferro e legno attesta la temporaneità del manufatto; la precarietà di un’opera edilizia si valuta primariamente sulla base della funzione strutturale e dell’idoneità all’uso continuativo, non solo dei materiali o delle modalità costruttive.

    Distanza tra Volume Tecnico e Ristrutturazione Edilizia Pesante

    Per delineare con chiarezza la casistica, la giurisprudenza amministrativa ha individuato due scenari distinti:

    • Volume tecnico o ripostiglio aereo: Questo tipo di intervento si caratterizza per una superficie contenuta, altezze ridotte che non consentono lo stazionamento confortevole di persone, assenza di finiture abitative e accessibilità limitata, tipicamente tramite una scala retrattile o amovibile. In questi casi, non si genera superficie calpestabile abitabile, e l’opera può essere gestita con una CILA o rientrare nell’edilizia libera, a seconda delle specifiche normative locali.
    • Ristrutturazione edilizia pesante: Questo scenario si verifica quando l’intervento crea una superficie di dimensioni significative, prevede un soppalco con scala fissa, include finiture stabili (quali pavimentazione o predisposizione per impianti) ed è potenzialmente idoneo all’uso residenziale, di studio o, comunque, a una permanenza continuativa. In questi casi, scatta l’obbligo del Permesso di Costruire o della SCIA alternativa al Permesso di Costruire.

    La distinzione si basa, dunque, sulla effettiva trasformazione dello spazio interno e sulla capacità dell’intervento di generare una nuova capacità ricettiva e di modificarne l’intensità d’uso.

    L’Evoluzione Giurisprudenziale sul Carico Urbanistico

    La sentenza del TAR Campania si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma in costante evoluzione, che interpreta il concetto di “carico urbanistico” in modo sostanziale. Tradizionalmente, l’aggravio del carico urbanistico era associato principalmente ad aumenti volumetrici esterni o modifiche significative della sagoma dell’edificio. Tuttavia, negli ultimi anni, si è affermata una visione che considera anche l’incremento di fruibilità interna. La creazione di un secondo livello all’interno di un’unità abitativa preesistente, specie se dotata di elementi che ne agevolano la permanenza umana come la scala fissa, aumenta la superficie di calpestio teoricamente utilizzabile. Questa maggiore capacità ricettiva influisce direttamente sugli standard urbanistici stabiliti dal D.M. 1444/1968, implicando un potenziale aumento della popolazione insediata e della domanda di servizi pubblici. L’obbligo del Permesso di Costruire, pertanto, non è una mera formalità, ma uno strumento per consentire agli enti locali di governare il territorio e assicurare la sostenibilità delle infrastrutture.

    Requisiti Igienico-Sanitari e Vincoli Paesaggistici: Rischi e Sanabilità

    Un aspetto cruciale sottolineato dalla pronuncia riguarda l’interazione tra i titoli edilizi e la conformità igienico-sanitaria. Nel caso in esame, oltre all’assenza del Permesso di Costruire, i soppalchi presentavano altezze difformi rispetto ai minimi prescritti dal D.M. 5 luglio 1975 e dal Regolamento Edilizio comunale (2,00 metri sottostante e 1,75 metri sovrastante, contro i 2,70 metri canonici per gli ambienti abitativi).

    I giudici hanno precisato che l’impossibilità di garantire le altezze minime regolamentari preclude qualsiasi forma di sanatoria urbanistica per difetto del requisito della doppia conformità, ovvero la conformità dell’opera sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella attuale. Inoltre, la realizzazione di un abuso edilizio con soppalco dotato di scala fissa in zona vincolata comporta un ordine di demolizione che è un atto dovuto e vincolato per la Pubblica Amministrazione. L’ente locale non è tenuto a motivare sulla possibilità di conservare l’opera o di applicare sanzioni pecuniarie alternative al ripristino dello stato dei luoghi.

    La corretta individuazione del titolo abilitativo per interventi come la realizzazione di soppalchi con scala fissa è fondamentale per evitare gravi conseguenze. La giurisprudenza conferma che la qualificazione di un intervento edilizio si basa sulla sua sostanza funzionale e costruttiva, e non sulle definizioni formali attribuite dalle parti. Per i professionisti del settore delle costruzioni, una rigorosa analisi preliminare delle caratteristiche progettuali e delle normative vigenti rappresenta l’unica garanzia per coniugare l’ottimizzazione degli spazi con il rispetto delle norme urbanistiche e la tutela del patrimonio immobiliare.

  • Legge PA: Albo Esperti Catastrofali, Elenchi Ricostruzione. Le Novità

    Il quadro normativo per la gestione delle emergenze sismiche e la ricostruzione è stato recentemente aggiornato con disposizioni che incidono profondamente sulle procedure e sulle responsabilità professionali. Tra le modifiche più rilevanti, un’interpretazione autentica dello stato legittimo offre chiarimenti cruciali per i condomìni danneggiati dagli eventi sismici nella zona dei Campi Flegrei.

    Chiarimenti sullo Stato Legittimo nei Condomini e Accesso agli Esperti Catastrali

    Per le strutture colpite dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei, è stata introdotta un’interpretazione autentica dello stato legittimo. Questa disposizione stabilisce che, per le parti comuni condominiali, la conformità legittima è valutata in riferimento all’edificio nel suo complesso. Di conseguenza, eventuali difformità o abusi di lieve entità presenti all’interno delle singole unità abitative non inficiano automaticamente lo stato legittimo delle parti comuni.

    Un’altra novità significativa riguarda l’accesso dei professionisti tecnici agli elenchi degli esperti valutatori dei danni da catastrofe. Per facilitare la mobilitazione di competenze qualificate in contesti emergenziali, è stata temporaneamente sospesa la richiesta di dimostrare un’esperienza pregressa di almeno tre anni in questo ambito specifico. Questa facilitazione sarà valida per la fase di prima applicazione dell’albo degli esperti catastrofali e rimarrà in vigore fino al 1° aprile 2028. Dettagli specifici sull’iscrizione sono reperibili nella normativa di riferimento (approfondimento).

    Queste modifiche sono parte del decreto Pa, convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2026, con entrata in vigore dal 7 ottobre 2026 (testo coordinato).

    Responsabilità e Processi di Cancellazione per i Professionisti

    Il provvedimento introduce anche nuove responsabilità per i professionisti impegnati negli interventi di ricostruzione. Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione acquisisce la facoltà di cancellare gli esperti dall’elenco speciale. Tale misura è applicabile qualora siano accertate carenze significative o persistenti nell’esecuzione di precedenti contratti, siano essi di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche, nell’ambito di progetti di ricostruzione pubblici o privati.

    La definizione dei criteri specifici per l’individuazione di tali carenze e dei gravi inadempimenti che determineranno la cancellazione sarà demandata a un’ordinanza emanata dal medesimo Commissario Straordinario, al fine di garantire trasparenza e oggettività nel processo (approfondimento).

    Accelerazione delle Attività Progettuali nella Ricostruzione Post-Sismica del Centro Italia

    Per gli interventi di ricostruzione post-sismica nel Centro Italia, la legge introduce una deroga alle consuete procedure di programmazione dei lavori pubblici, che includono l’obbligo di un programma triennale e di un elenco annuale. Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione può ora autorizzare il finanziamento immediato delle sole attività di progettazione.

    Questa possibilità è riservata agli interventi di ricostruzione identificati sulla base di stringenti criteri di urgenza, indifferibilità e priorità, volti a garantire la funzionalità delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali. La medesima disciplina è estesa anche alle operazioni di ricostruzione che interessano i territori delle regioni Marche e Umbria, a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

    Queste disposizioni mirano a snellire le procedure e ad accelerare i tempi di avvio delle attività cruciali per la ripartenza dei territori colpiti. Per un’analisi più approfondita delle novità normative a favore dei progettisti, si rimanda all’articolo del 29 settembre 2026 (approfondimento).

  • Fotovoltaico nei centri storici: l’impatto visivo non è sufficiente per il diniego

    L’integrazione degli impianti fotovoltaici nei tessuti urbani storici rappresenta una delle sfide più rilevanti per l’ingegneria civile contemporanea, chiamando in causa equilibri delicati tra efficienza energetica, innovazione tecnologica e la imprescindibile tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico. Nonostante la pressante esigenza di promuovere soluzioni sostenibili, la collocazione di pannelli solari su edifici vincolati o in contesti di pregio storico è stata spesso oggetto di dinieghi basati su una percezione di alterazione estetica. Tuttavia, la giurisprudenza ha delineato un approccio più misurato, superando l’idea di un divieto generalizzato e richiedendo valutazioni più approfondite.

    La Valutazione Non Può Basarsi su Mere Alterazioni Estetiche

    La presenza di pannelli fotovoltaici sulle coperture di un immobile situato in un centro storico non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per un divieto indiscriminato. L’introduzione di un elemento nuovo nel paesaggio urbano o la modifica dell’aspetto della copertura, sebbene innegabile, non può da sola giustificare l’impedimento all’installazione dell’impianto. Le autorità preposte alla tutela non possono limitarsi a una generica opposizione fondata su un principio di immutabilità superficiale.

    Per i professionisti del settore, ciò implica che la prassi progettuale e autorizzativa debba evolvere. È richiesta un’analisi approfondita che vada oltre la semplice constatazione di una variazione visiva. Il progettista è chiamato ad argomentare e dimostrare la compatibilità dell’intervento, mentre l’organo amministrativo ha l’onere di motivare eventuali dinieghi con argomentazioni specifiche e circostanziate, superando le obiezioni puramente estetiche prive di fondamento concreto.

    Principi per la Giustificazione del Diniego: La Specificità dell’Intervento

    Perché un’installazione fotovoltaica possa essere legittimamente negata in un contesto storico o paesaggistico protetto, è indispensabile che l’amministrazione fornisca una motivazione chiara e dettagliata. Tale giustificazione deve attestare come l’impianto, in relazione a un determinato edificio e alle specifiche modalità di installazione proposte, comprometta in maniera effettiva i valori storici, architettonici o paesaggistici meritevoli di protezione.

    Questo significa che la valutazione non può essere astratta o basata su precetti generalistici. Ogni intervento deve essere esaminato nella sua singolarità, considerando il contesto edilizio specifico, le caratteristiche del sistema fotovoltaico, la sua integrazione volumetrica e cromatica, nonché l’impatto complessivo sul bene vincolato o sull’area tutelata. Il diniego deve, quindi, essere il risultato di un’analisi puntuale che identifichi le ragioni concrete di tale compromissione, fornendo al progettista gli elementi per una eventuale rielaborazione o per un ricorso fondato su basi oggettive.

    Implicazioni per la Progettazione e l’Iter Autorizzativo

    Questa prospettiva, delineata dalla sentenza 7277/2026 del Consiglio di Stato, orienta in modo significativo le strategie di progettazione e le procedure autorizzative. Per gli ingegneri strutturisti, i progettisti e i consulenti tecnici, diviene fondamentale non solo la padronanza delle tecniche impiantistiche e strutturali, ma anche una profonda conoscenza dei criteri di tutela del patrimonio e della capacità di argomentazione progettuale.

    La documentazione di progetto deve eccedere la mera descrizione tecnica, includendo approfondite analisi di impatto visivo, simulazioni di inserimento paesaggistico e proposte di soluzioni costruttive che minimizzino l’interferenza con gli elementi distintivi dell’edificio e del contesto. L’obiettivo è presentare un progetto che dimostri proattivamente come l’impianto sia concepito per armonizzarsi, piuttosto che prevaricare, i valori tutelati, fornendo all’autorità elementi concreti per una valutazione positiva o, in caso di diniego, per una motivazione valida e impugnabile, incentrata su criteri di effettiva compromissione piuttosto che su generiche alterazioni.

    In sintesi, la corretta integrazione del fotovoltaico nel patrimonio storico richiede un approccio progettuale sensibile e una valutazione amministrativa rigorosa e specifica, superando le semplificazioni e i divieti generalizzati in favore di un bilanciamento ragionato tra innovazione tecnologica e conservazione del patrimonio costruito.

  • Permesso di costruire: quando non serve? Edilizia libera e opere precarie

    Il dibattito sulla necessità del permesso di costruire per installazioni provvisorie è da sempre un punto cruciale per i professionisti del settore delle costruzioni. Determinare quando un manufatto possa essere ricondotto alla categoria delle “opere precarie”, e quindi esonerato da tale obbligo, è un aspetto che richiede una chiara interpretazione delle norme e della giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia 6617 del 2026, ha offerto un ulteriore chiarimento su questa complessa materia, esaminando il caso emblematico di un dehors. Questa sentenza consolida un orientamento fondamentale per ingegneri, architetti e consulenti tecnici che si trovano a valutare interventi edilizi di natura apparentemente temporanea.

    La Delimitazione Giuridica delle Opere Precari e le False Credenze

    La nozione di “opera precaria” rappresenta un cardine nella distinzione tra interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e quelli che ne sono esentati. Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio consolidato: la precarietà di un manufatto non può essere identificata né con la sua facile amovibilità, né con le specifiche caratteristiche dei materiali impiegati nella sua realizzazione. Questo significa che una struttura, pur essendo assemblata con elementi facilmente smontabili o leggera, non è automaticamente classificabile come precaria se la sua funzione e destinazione d’uso rivelano una permanenza nel tempo.

    La giurisprudenza amministrativa ha costantemente evidenziato come l’aspetto determinante sia la finalità intrinseca dell’opera, ovvero le esigenze che essa è chiamata a soddisfare. Una struttura è veramente precaria solo se la sua funzione è contingente, temporanea e circoscritta nel tempo, con una data di cessazione predeterminata o oggettivamente prevedibile. Se, al contrario, il manufatto è destinato a un’utilizzazione che si protrae nel tempo, anche se per esigenze non eccezionali, perde il suo carattere di precarietà.

    Criteri Determinanti per la Qualificazione di Precarietà Funzionale

    Per qualificare un’opera come precaria e, di conseguenza, esonerarla dall’obbligo del permesso di costruire, i giudici di secondo grado hanno individuato criteri specifici che vanno oltre la mera materialità o reversibilità dell’intervento. La precarietà postula un uso circoscritto e temporalmente limitato del bene. È fondamentale che il manufatto non sia finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo, ma risponda a necessità eccezionali e contingenti.

    Un ulteriore aspetto saliente nell’orientamento giurisprudenziale è il legame della condizione di precarietà con l’assenza di una “stabile trasformazione del territorio” derivante dall’installazione. Di conseguenza, le strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando queste ultime risultano destinate ad ampliare in modo stabile la capacità operativa dell’esercizio, vengono sistematicamente escluse dalla categoria delle opere precarie. La logica sottostante è che un ampliamento permanente della capacità ricettiva o commerciale, pur realizzato con strutture leggere, impatta sul territorio in maniera duratura, necessitando pertanto di un controllo urbanistico più rigoroso.

    Il Dehors da 100 mq: Un’Applicazione Esemplare dei Principi

    Il caso specifico del dehors da 100 metri quadrati, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, illustra chiaramente l’applicazione di questi principi. L’ampia superficie non è stata considerata marginale rispetto all’organizzazione complessiva dell’attività economica, ma piuttosto come una componente funzionale integrata per l’ampliamento stabile della capacità ricettiva del locale. Questa integrazione funzionale, pur non implicando opere murarie permanenti, ha suggerito una destinazione d’uso duratura.

    In aggiunta all’aspetto funzionale, è stato rilevato come mancasse il requisito della temporaneità intrinseca all’opera. L’installazione della struttura, operativa almeno dal 2021, ha dimostrato una permanenza nel tempo che contraddice la natura contingente e transitoria tipica delle opere precarie. Sulla base di questi elementi, il Consiglio di Stato ha inquadrato il manufatto come un intervento di nuova costruzione, la cui realizzazione avrebbe richiesto l’ottenimento del permesso di costruire. Questo esempio sottolinea l’importanza di una valutazione attenta della destinazione d’uso e della potenziale durabilità di un’installazione, aspetti che trascendono la facilità di montaggio o smontaggio.

  • Condoni: il parere negativo della Sovrintendenza vincola il Comune

    Nessuna seconda analisi paesistica è richiesta al comune quando l’autorità competente abbia già espresso, sulla medesima domanda, un giudizio negativo e vincolante. A fissare questo punto fermo è il Tar di Catania con la sentenza n. 2536/2026, pronuncia con cui il giudice amministrativo ha esaminato il ricorso di un privato al quale il comune di Lipari aveva negato il condono per un ampliamento di 26 metri quadri, corrispondenti a 88 metri cubi di volume.

    Il diniego comunale e l’approdo al Tar di Catania

    La controversia nasce da un’istanza di condono presentata al comune di Lipari per la regolarizzazione di un ampliamento di contenute dimensioni: 26 metri quadri di superficie aggiunta, per un volume di 88 metri cubi. Nella fase istruttoria la domanda ha coinvolto l’autorità paesistica, il cui giudizio concorre alla definizione dell’istanza. In questo caso il parere dell’organo competente si è chiuso con un esito sfavorevole.

    Sulla base di quell’esito il comune ha negato il condono. Il proprietario ha quindi portato il diniego davanti ai giudici amministrativi siciliani, contestando l’esito della procedura.

    Il parere negativo esaurisce il vaglio paesistico

    Il nodo affrontato dal Tar riguarda il riparto di competenze nella istruttoria della domanda di condono. Quando il parere proveniente dall’autorità competente è negativo, quel giudizio si impone alla determinazione comunale ai fini della definizione della domanda. Al comune non spetta ripetere il vaglio, né condurre una valutazione paesaggistica propria e autonoma in sostituzione o in affiancamento di quella già espressa.

    L’esito dell’istanza, in questa logica, resta ancorato al contenuto del parere: la pretesa di ottenere dal comune un secondo esame del profilo paesistico non trova nella pronuncia alcun riconoscimento. La vincolatività del giudizio negativo, già operante in sede di definizione della domanda, non viene meno in sede giurisdizionale.

    Implicazioni per tecnici e consulenti

    La decisione delimita con precisione il perimetro difensivo in contenziosi di questo tipo. Impugnare il diniego chiedendo al comune una rivalutazione autonoma del profilo paesistico non è una strada che la sentenza legittima: la partita si gioca sul piano del parere, non su quello della determinazione comunale che lo recepisce.

    Per tecnici e consulenti che seguono pratiche di condono in situazioni analoghe, la valutazione di compatibilità paesistica pesa dunque fin dalla redazione dell’istanza, prima che l’esito dell’autorità pregiudichi la definizione della domanda. Il margine di intervento si concentra a monte, sul merito del parere e sulla sua formazione, non sulla successiva fase decisionale del comune.

    La sentenza n. 2536/2026 lascia quindi un assetto netto: la valutazione paesistica appartiene all’autorità preposta e, se negativa, esplica i suoi effetti vincolanti; al comune resta la definizione formale della domanda, senza onere di una nuova analisi.

  • Pergotenda chiusa da teli retrattili: non serve il permesso di costruire

    La pergotenda chiusa sul perimetro con teli retrattili non costituisce un ampliamento edilizio e non richiede il permesso di costruire. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7039 del 23 settembre 2026, con cui i giudici annullano l’ordine di demolizione e la sanzione di 25.000 euro comminata da Roma Capitale a un hotel del centro storico, in zona territoriale «A» e soggetto a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, per aver realizzato «in assenza di titolo edilizio» una struttura dotata di «sistemi di guide e teli avvolgibili laterali idonei a consentire la chiusura perimetrale dello spazio sottostante».

    Dal sopralluogo all’ingiunzione di demolizione

    L’hotel aveva eseguito alcuni interventi sul terrazzo, autorizzati con due Scia. Nei sopralluoghi effettuati successivamente alla presentazione delle Scia, finalizzati alla verifica della conformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi, Roma Capitale riscontrava la presenza della pergotenda e la qualificava come creazione di un volume chiuso di circa 304 mc, corrispondente a una superficie di 114 mq con altezza media di 2,67 m, ossia un ampliamento dell’edificio principale eseguito in assenza di titolo edilizio.

    L’hotel presentava quindi una Cila comunicando l’intendimento di ripristinare lo stato dei luoghi. Un ulteriore sopralluogo rilevava che le opere contestate non erano state rimosse e accertava, inoltre, la presenza, all’interno di un locale indicato come volume tecnico, di attrezzature da cucina e di un piano cottura, ritenute sintomatiche di un mutamento di destinazione d’uso.

    Dopo aver chiesto parere alla Soprintendenza, e decorso inutilmente il termine entro cui questa avrebbe dovuto rispondere, Roma Capitale ingiungeva la rimozione e la demolizione delle opere ritenute abusive, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e irrogava la sanzione pecuniaria di 25.000 euro.

    La società che gestisce l’hotel comunicava poi al Comune il ripristino della conformità ai titoli edilizi assentiti mediante la rimozione delle tende laterali scorrevoli, il ripristino del corretto utilizzo del locale deposito con l’eliminazione delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei cibi e l’eliminazione degli impianti di riscaldamento installati sulla terrazza. Nel frattempo l’hotel ricorreva al Tar, che respingeva il ricorso ritenendo che l’opera realizzata avesse determinato la creazione di un nuovo volume edilizio e che pertanto non rientrasse nella nozione di pergotenda riconducibile all’attività edilizia libera.

    Il principio: funzione principale della tenda, struttura accessoria

    Il Consiglio di Stato ribalta la pronuncia del Tar. La giurisprudenza amministrativa, ricordano i giudici, «ha più volte affermato che la pergotenda costituisce intervento rientrante nell’attività edilizia libera quando la funzione principale dell’opera sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio».

    I giudici richiamano inoltre la propria recente pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17 febbraio 2026, n. 1256), con cui era stato affermato che le strutture di tipo pergotenda, consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, non necessitano di permessi per la loro installazione, essendo ascrivibili all’edilizia libera: non realizzano uno spazio chiuso stabile né costituiscono nuove volumetrie edificabili, in quanto concepite come coperture meramente accessorie e facilmente amovibili.

    Sul punto decisivo del caso, la presenza dei teli retrattili perimetrali, il Collegio osserva:

    «L’effettiva e rapida amovibilità delle opere costituisce indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio».

    Il mutamento di destinazione d’uso non è comprovato

    Anche il contestato mutamento di destinazione d’uso del locale tecnico non risulta, per i giudici, adeguatamente comprovato. Dalla documentazione versata in atti emerge che il presunto uso a cucina era collegato alla presenza di attrezzature facilmente rimovibili e che non risultano eseguite opere edilizie permanenti idonee a determinare una trasformazione urbanisticamente rilevante dell’organismo edilizio.

    L’esito

    Il quadro istruttorio posto a fondamento della determinazione dirigenziale non appare, concludono i giudici, idoneo a dimostrare l’esistenza di una nuova costruzione o di un ampliamento stabile e permanente richiedente il rilascio del permesso di costruire. La sentenza esclude quindi la sussistenza dell’abuso edilizio contestato e annulla l’ordine di demolizione e la sanzione di 25.000 euro.

    Dalla pronuncia restano fissati i criteri di valutazione: la qualificazione della pergotenda dipende dalla circostanza che la funzione principale sia svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, mentre l’amovibilità effettiva e rapida delle opere orienta verso la natura accessoria e precaria della copertura, incompatibile con la qualificazione di ampliamento stabile. L’azione dell’amministrazione, per la sentenza, deve inoltre fondarsi su un quadro istruttorio idoneo a dimostrare la nuova costruzione o l’ampliamento stabile e permanente.

  • Lottizzazione: la fine lavori “sulla carta” non elimina l’abusività edilizia dell’opera

    Una data scritta su un atto non basta a chiudere un cantiere abusivo. Con la sentenza n. 34584 del 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato il rapporto tra la data formalmente indicata come conclusione dei lavori e quella della loro effettiva ultimazione, precisando che nella lottizzazione abusiva il momento di cessazione dell’illecito si individua sulla base della situazione concreta, e non del semplice adempimento dichiarativo.

    La soluzione ha una portata pratica immediata: prescrizione e confisca dipendono da quella individuazione, e la comunicazione di fine lavori perde il carattere di termine decisivo quando le prove raccontano opere non ultimate.

    Fine lavori formale e ultimazione reale delle opere

    Il principio affermato dai giudici di legittimità separa con rigore il piano formale da quello materiale. La comunicazione di fine lavori conserva il suo valore dichiarativo, ma non è decisiva ai fini dell’individuazione della cessazione della lottizzazione abusiva quando le risultanze probatorie dimostrino che le opere non erano state effettivamente ultimate. In casi del genere la data comunicata non può essere assunta come riferimento certo: a governare la ricostruzione è lo stato reale del cantiere.

    La cessazione dell’illecito si accerta sul fatto

    L’accertamento richiede un’indagine sulle circostanze di fatto. Qui le risultanze probatorie rilevano in modo determinante, perché consentono di verificare se e quando le opere abbiano raggiunto l’ultimazione. Ove emerga che alla data comunicata i lavori non erano conclusi, la cessazione dell’illecito va ricondotta al momento effettivo, desunto dal quadro probatorio e non dall’atto.

    Un approccio che sposta il baricentro dell’indagine dal documento alla verificabilità materiale dei fatti.

    Prescrizione e confisca: gli effetti della data

    Il momento di cessazione non è un dato neutro. Gli effetti evidenziati dalla Corte concernono la prescrizione e la confisca: quella data segna il riferimento temporale per valutare la tempestività dell’azione penale e per circoscrivere il perimetro degli effetti confiscatori. Anticiparla o rinviarla, dunque, non è indifferente rispetto all’esito complessivo del giudizio, perché sposta alongo l’arco temporale dell’illecito o lo restringe a seconda delle prove.

    Che cosa cambia per tecnici e consulenti

    Per i professionisti che operano nel settore edilizio la lettura è concreta. L’attestazione di fine lavori, da sola, non chiude il discorso: conta la corrispondenza tra ciò che l’atto dichiara e ciò che i luoghi mostrano. Ne discende che la documentazione idonea a descrivere il grado effettivo di completamento delle opere, e la sua corretta datazione, acquistano peso decisivo in caso di contestazioni sull’abusivismo. Per i consulenti tecnici la ricostruzione cronologica dello stato dei luoghi diventa il fulcro probatorio su cui si decide la questione della cessazione.

    La pronuncia riporta così la questione sul terreno dei fatti. Nella lottizzazione abusiva il momento della cessazione non si legge nell’atto che dichiara la conclusione dei lavori, ma nello stato delle opere: un criterio che valorizza le verifiche materiali e che gli operatori del settore dovranno tenere nella debita considerazione.

  • Agibilità edilizia: illegittimo il diniego per non conformità a un fabbricato tipo

    Un rifiuto di agibilità non può fondarsi sulla semplice mancata corrispondenza dell’edificio a un «fabbricato tipo». Il diniego motivato in questi termini è illegittimo: la divergenza da uno schema tipologico non costituisce, da sola, un presupposto idoneo a sostenere il rifiuto del certificato che chiude il procedimento edilizio.

    La questione tocca un punto delicato della pratica quotidiana negli uffici tecnici e negli studi di progettazione, dove il confine tra i controlli di conformità e la documentazione di agibilità genera ancora attriti ricorrenti con i comuni.

    Cosa pesa davvero nel giudizio sull’agibilità

    L’agibilità è l’atto finale che attesta la rispondenza dell’opera realizzata a quanto autorizzato e l’idoneità dell’immobile all’uso previsto. Il suo rilascio, così come il suo rifiuto, deve poggiare sull’esito di questi accertamenti, non sul confronto con un modello astratto di edificio descritto negli atti.

    Condizionare il certificato alla piena aderenza a un «fabbricato tipo» significa spostare sul provvedimento conclusivo un controllo che non gli appartiene. La descrizione tipologica cumula in un unico riferimento caratteristiche distributive e dimensionali che nel corso della vita di un immobile possono legittimamente variare, senza che tali variazioni incidano né sull’idoneità all’uso né sull’allineamento dell’opera al titolo abilitativo.

    Dove si valuta la conformità, e dove no

    La conformità urbanistico-edilizia dell’intervento si accerta in sede autorizzativa, quando il progetto viene esaminato e il titolo viene rilasciato. L’agibilità interviene successivamente, sullo stato finale dei lavori: ciò che conta è la coerenza di quanto costruito con quanto permesso.

    Se un edificio non coincide con il fabbricato tipo di riferimento, il rilievo, ove fondato, va collocato nel momento procedimentale in cui la conformità si verifica. Traslarlo sul piano dell’agibilità, facendone il motivo del diniego, ribalta la logica del procedimento ed espone il provvedimento di rifiuto alleanorre dell’illegittimità.

    Ricadute operative per committenti e professionisti

    Per chi gestisce pratiche edilizie il principio ha conseguenze immediate:

    • la coerenza tra progetto depositato, titolo abilitativo e dichiarazioni del professionista resta l’elemento su cui si concentra il controllo finale;
    • un diniego fondato sul confronto tipologico è contestabile, perché il motivo addotto non rientra tra i presupposti legittimi del rifiuto;
    • le eventuali difformità reali rispetto al permesso vanno ricondotte e sanate nella loro sede procedimentale, senza confonderle con la semplice differenza da uno schema tipologico.

    Per il consulente tecnico che affianca il committente, distinguere le due piste non è un esercizio formale. Una difformità rispetto al titolo e una non conformità al fabbricato tipo producono effetti diversi sulla pratica, e sovrapporle significa esporre il cliente a ritardi e contestazioni evitabili.

    Resta un principio di buon senso amministrativo: l’agibilità si discute sui suoi presupposti propri, cioè rispondenza dell’opera al titolo e idoneità all’uso. Il fabbricato tipo conserva un ruolo descrittivo, non può diventare un criterio di blocco.